fonte: www.farmacista33.it

È atteso a breve il decreto interministeriale che istituisce il Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, pertanto le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative dovranno comunicare alcuni dati. Sono escluse le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, cioè le società di persone.

A ricordare la novità normativa e i nuovi adempimenti per la società è una Nota legale pubblicata da SedivaNews con riferimento al decreto del Mise e del Mef di istituzione del registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini di cui all’art. 21 comma 5 del dl 231 del 2017 che sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Migliore verifica del superamento del limite del 20%
Le finalità di questo nuovo adempimento, precisa la nota, “riguardano dichiaratamente esigenze di antiriciclaggio, ma, per le imprese dotate di personalità giuridica che siano titolari di farmacie, i dati e le informazioni sul titolare effettivo potranno evidentemente essere utilizzati anche per una migliore verifica dell’eventuale superamento del limite di capitali o di persone del “20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma”.

Ecco i dati da comunicare
I legali spiegano che secondo un modello che sarà approvato e allegato a un decreto del Mise entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del citato provvedimento interministeriale Mise/MEF, gli amministratori delle società provvederanno a comunicare i dati identificativi della/e persona/e fisica/che indicate come titolare/i effettivo/i e l’entità della partecipazione, diretta o indiretta, delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell’ente come titolare effettivo. Tali dati dovranno essere comunicati, per le “imprese dotate di personalità giuridica” già costituite, entro 60 giorni dalla data che indicherà un provvedimento del Mise, anch’esso da pubblicare in Gazzetta, e per le altre – quindi a regime – entro 30 giorni dalla costituzione dell’impresa ovvero entro 30 giorni dalle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni in ordine al titolare effettivo. Gli amministratori provvederanno, poi, a confermare annualmente, con le modalità e nei termini specificati nell’allegato tecnico, i dati e le informazioni – sempre riguardanti il titolare effettivo – comunicati in precedenza. Sono escluse le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, cioè le società di persone.