Fonte: www.farmacista33.it
Tariffa notturna, Leopardi : spetta al farmacista ma norma non obbliga ad applicarla In un contesto di sfondo in cui l’aumento del diritto addizionale notturno e diurno, contenuto nel decreto ministeriale sulla Nuova tariffa, continua a far discutere le associazioni di pazienti e cittadini, che segnalano difficoltà – mentre da parte del Codacons è stato presentato un ricorso al Tar -, che cosa può fare il farmacista? Abbiamo girato la questione – anche per ripercorrere le modalità di applicazione della misura – a Paolo Leopardi, avvocato, che ha fatto il punto sulle previsioni della norma.
L’aggiornamento della “Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali”, «come si sa, ha stabilito un aumento del diritto addizionale per il turno di notte a 7,50 euro (da 3,87) per le farmacie urbane e rurali non sussidiate e a 10 euro per le rurali sussidiate, mentre, per quanto riguarda il diritto addizionale durante le ore di chiusura diurna per le rurali sussidiate, è passato a 4 euro. In generale, la sua applicazione eÌ riferita ai prodotti elencati nel decreto legislativo 219/2006 (art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lettere a e b), vale a dire a tutti i medicinali per uso umano di produzione industriale che necessitino di Aic», compresi quindi quelli senza obbligo di prescrizione Sop e Otc, «ai preparati in farmacia (formule officinali e magistrali); nonché poi ai medicinali veterinari (incluse le premiscele per alimenti medicamentosi) anch’essi di produzione industriale o realizzati in farmacia (dlgs 193/2006 art. 2, comma 1)». Mentre per tutti gli altri casi, «il diritto addizionale non è applicabile. Va pure detto che il farmacista, in questi casi, non è obbligato ad aprire la farmacia». È bene anche ricordare che «il diritto addizionale spetta al farmacista nel caso di turno di apertura stabilito dalle autorità sanitarie, cioè con la farmacia a “battenti chiusi” o “a chiamata”, così come, per le farmacie rurali sussidiate, durante il turno di chiusura diurno. Mentre non gli spetta quando la farmacia è aperta in base all’organizzazione oraria stabilita dal titolare (a “battenti aperti)». Detto questo, se il diritto è garantito al farmacista secondo queste previsioni, «non esiste da parte della norma nessun obbligo per la sua applicazione né previsioni relative a una mancata applicazione. Il farmacista, quindi, potrebbe valutare l’opportunità di non applicare i diritti addizionali, senza che ci sia violazione della norma. Va pure detto che nel momento in cui la farmacia è a battenti chiusi o a chiamata, viene espletato un servizio» pubblico «alla cittadinanza, con una professionalità che comunque va remunerata». Per quanto riguarda poi il peso sul paziente, è bene ricordare che «il diritto addizionale è in capo al Ssn, e non ricade quindi sulle tasche dei cittadini, per le prescrizioni in regime di Ssn rilasciate dalla guardia medica o per le ricette Ssn sulle quali il medico abbia precisato il carattere di urgenza».
Da Leopardi arriva anche una riflessione sulle aperture oltre l’orario obbligatorio, modalità sempre più diffusa a seguito dei processi di liberalizzazione, «su cui, da ultimo, è intervenuta anche la legge sulla Concorrenza 124/2017, chiarendo ulteriormente che, qualora si faccia questa scelta, occorre darne comunicazione all’Ordine e alla Asl, nonché pubblicizzare gli orari alla cittadinanza. Ogni modifica al regime di orario scelto, deve essere segnalata allo stesso modo. Questo va tenuto in considerazione soprattutto se si decide di tenere la farmacia aperta per un periodo meno lungo durante periodi di minore affluenza o per coprire le necessità delle ferie. Occorre valutare cioè la convenienza di comunicazioni diverse all’utenza».