di Mauro Miserendino- Farmacista33
La possibilità di andare a esercitare in uno stato estero la professione facendo domanda e ottenendo l’ok nel giro di un mese è ora definitiva. È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di recepimento della direttiva Ue 55/2013, in base al quale anche i farmacisti, oltre agli infermieri e alle guide alpine, possono trasferirsi ed esercitare in tutti i paesi dell’Unione Europea muniti di una tessera European Professional Card che ne riporta numero di iscrizione all’ordine, e qualifiche. La tessera per ora non sarà un pezzo di plastica tangibile, anche se molti paesi si stanno candidando a sperimentare un tesserino finanziato dall’Unione europea; sarà virtuale, e per ora la richiesta di esercitare va fatta online al Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio. Il governo italiano metterà a disposizione del professionista italiano e straniero la possibilità di creare un proprio account e di caricare cv e titoli oltre alla richiesta che le qualifiche ottenute nel paese di origine siano riconosciute per uno o più stati membri Ue dove egli intende esercitare. Per il momento però è molto probabile che siano gli Ordini a rendersi “interfaccia” tra professionista e istituzione per la domanda.
A esaminare la documentazione saranno sia le autorità del paese dove il sanitario si è formato sia quelle dei paesi di approdo; verrà dunque chiesta documentazione agli Ordini su procedimenti disciplinari in corso sul professionista. Le autorità competenti a valutare la domanda avranno una settimana di tempo per dire se vanno aggiunti documenti e tre settimane per completare l’intero controllo del dossier. L’iter di rilascio della tessera professionale per esercitare all’estero non dovrà durare più di un mese, accertamenti inclusi. Per lo scambio di documentazione è in fase di istituzione una banca dati (Imi) nell’ambito del sistema informatizzato multilingue su scala europea che coinvolge i 28 paesi Ue nonché Norvegia e Islanda.
Poiché l’European Professional Card non conterrà dati sulle pendenze del professionista, dovrebbe essere l’Ordine nazionale a comunicare l’elenco dei professionisti oggetto di sanzione (sospensione o radiazione) al Ministero della Salute che si interfaccerà con l’Ufficio governativo preposto. Anche qui, l’obiettivo una volta “rodato” il sistema è far sì che ogni stato membro possa avvertire in 3 giorni gli altri stati dei provvedimenti subiti dai suoi professionisti per evitare esercitino altrove. Il professionista potrà poi chiedere che l’Epc per il trasferimento all’estero abbia valenza temporanea o definitiva, gli iter sono leggermente differenti. Il sistema Epc contempla l’istituzione di una banca dati degli iscritti per ogni professione dotata di tessera, ma il legislatore dell’Unione europea non dimentica che i percorsi formativi dei professionisti differiscono da uno stato membro all’altro e per questo ha previsto nella direttiva l’istituto dell’accesso parziale: se la preparazione di un farmacista italiano che vuole trasferirsi in uno stato baltico, poniamo, fosse difforme da quella del collega di quello stato, al nostro professionista sarà riconosciuta la possibilità di praticare la professione per il pacchetto di prestazioni che si reputa possa fare, e viceversa per il professionista straniero nel nostro paese. In ogni caso il paese ospite non potrà chiedere al nuovo venuto più di tre anni di corso di aggiornamento per adeguarsi. Si andrà ad uniformare anche la formazione permanente: la direttiva prevede programmi di educazione continua comunitari e anche gli eventi formativi prodotti in Italia dovranno contenere i crediti Ects (European Credit Transfer and Accumulation System). Infine, bisognerà sapere la lingua del paese d’approdo per esercitarvi, anche se sono previsti controlli linguistici “necessari e ragionevoli”.