Fonte: www.federfarma.it

«Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche o riservate alla professione». C’è davvero, nell’accordo Stato-Regioni del 25 maggio scorso sulle nuove linee guida per i tirocini formativi, la norma “anti-abusi” che promette di lasciare fuori dalle farmacie i cosiddetti tirocini «extracurriculari», ossia post-abilitazione. La novità era stata annunciata la settimana scorsa dal presidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma, Emilio Croce, e ieri è arrivata la conferma con la pubblicazione del testo dell’accordo sul sito della Conferenza delle Regioni. Il nuovo documento, si legge nell’intesa, mira a «rivedere, aggiornare e integrare» le precedenti linee guida, risalenti al gennaio 2013, «al fine di superare le criticità emerse e affrontare adeguatamente le problematiche sorte con l’attuazione della misura “Tirocini” nell’ambito del programma Garanzia Giovani».

A tal fine, le Linee guida definiscono il tirocinio «un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in una situazione che non si configura come un rapporto di lavoro». Sono rivolti a soggetti in stato di disoccupazione, lavoratori che beneficiano di misure di sostegno al reddito, soggetti già occupati in cerca di altra occupazione e soggetti disabili o svantaggiati. Rimangono invece esclusi dal campo di applicazione delle Linee guida «i tirocini curriculari promossi da università e istituzioni scolastiche» e «i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche nonché i periodi di pratica professionale».

La durata massima dei tirocini extracurriculari non può superare in tutti i casi i 12 mesi e il «soggetto ospitante» (ossia colui che eroga il tirocinio) non può avere procedure di Cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso (per attività equivalenti a quella del tirocinio) né può aver disposto licenziamenti nei 12 mesi precedenti (salvo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Infine, i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività o il personale in malattia, maternità o ferie.

Con la sottoscrizione dell’accordo, le Regioni assumono l’impegno a «recepire nelle proprie normative quanto previsto dalle Linee guida entro sei mesi» dalla data dell’intesa. Le disposizioni regionali attuative delle Linee guida, inoltre, «costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della loro entrata in vigore».