Fonte: www.farmacista33.it

L’art 348 del codice penale stabilisce che chiunque abusivamente eserciti una professione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516

Esercizio abusivo della professione di farmacista La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso per la cassazione di una sentenza di secondo grado, ha richiamato la pronuncia del giudice d’appello con la quale l’imputato è stato ritenuto responsabile per aver esercitato abusivamente la professione di farmacista senza essere munito della necessaria abilitazione per aver detenuto e posto in vendita, quale gestore di una parafarmacia , sessantadue scatole di medicinali, le cui confezioni erano state contraffatte mediante abrasione delle parti riportanti la dicitura «da vendersi dietro ricetta medica».

Nel caso specifico la Corte ha ritenuto non poter rivalutare in favore dell’imputato il profilo della non punibilità previsto dall’art. 131 bis del codice penale in relazione alla non abitualità della condotta e la ridotta offensività del fatto che presuppongono una rivalutazione di tutti gli elementi della vicenda ponendosi quindi al di fuori dei motivi tipizzati tra i casi di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 codice di procedura penale, tanto più che la contestazione aveva ad oggetto ben 62 scatole di medicinali.