Fonte: www.farmacista33.it

Direttore di farmacia, alcune indicazioni chiarificatrici contenute nella nota interpretativa del Ministero
La figura del direttore – tra Legge Concorrenza, Legge Lorenzin e Codice deontologico – è andata progressivamente ridefinendosi, con l’attribuzione di maggiori doveri e responsabilità, anche in campo penale, e, di recente, dal ministero della Salute sono arrivate alcune indicazioni, in una nota interpretativa datata 13 giugno, che è stata formulata per rispondere a uno specifico quesito sollevato da Fofi. Al di là dei nodi che ancora restano aperti e che non sono stati toccati dalla Nota, «su ruolo, competenze, responsabilità del direttore di farmacia occorrerebbe avviare una riflessione approfondita, che chiarisca doveri e modalità realizzative e fissi, al contempo, i limiti di un operato e di una presenza che, fisiologicamente, non può essere così piena come auspicato». A lanciare la preoccupazione Francesco Imperadrice, presidente del Sindacato nazionale dei farmacisti non titolari, Sinasfa, che sottolinea come a livello contrattuale e normativo la situazione necessiti di un aggiornamento e una rivisitazione, soprattutto sul fronte delle tutele e delle responsabilità.

La nota interpretativa del Ministero
Come si ricorderà, dalla Fofi era stato chiesto al dicastero di «esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori, affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l’orario di apertura dell’esercizio». Per effetto della legge Concorrenza, è stata la risposta, «la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia». Ma, al contempo, dalla Legge Concorrenza non sono state «apportate modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia e al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia». In particolare, questo vale anche in relazione alle «cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore», «equiparato, in tale ambito, al titolare individuale».
Per il Ministero, quindi, «l’attuale quadro normativo non eÌ compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore di farmacia che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie».

La situazione contrattuale e retributiva
Al di là di una riflessione sulla normativa, «quanto mai auspicabile, per quanto ci riguarda», spiega Imperadrice, «rileviamo in maniera sempre più forte un gap tra responsabilità e obblighi in capo al direttore di farmacia, da un lato, e, dall’altro, strumenti, tutele, nonché retribuzione previsti dall’attuale contratto nazionale di lavoro, che, peraltro, non viene rinnovato ormai da oltre sette anni. Un gap che non può che destare preoccupazione e su cui occorre avviare al più presto una riflessione approfondita in seno alla categoria, auspicando, al contempo, che investa un più vasto respiro normativo».
In particolare, «a mancare, per questa figura, è un reale sistema di tutele, oltre che tutta quella serie di strumenti in grado di declinare, nella operatività, tale profilo di responsabilità, che siano, nel dettaglio, dotati di poteri esecutivi ed effettivi, così da avere la possibilità, nel concreto, di incidere nella organizzazione e nella gestione della farmacia». Ma, «lo stesso profilo di responsabilità andrebbe meglio chiarito e calato nell’operatività di una farmacia. Andrebbero, infatti, meglio individuate le modalità di gestione e le responsabilità nel caso in cui la farmacia sia aperta h24 e per tutti i giorni della settimana. Inoltre, che cosa succede, per esempio, in assenza del direttore per un imprevisto improvviso o per qualsiasi altra ragione? Va comunque ritenuto corresponsabile di quanto succede in farmacia? Insomma, i nodi aperti a nostro avviso sono tanti».