da Redazione SoFarmaMorra | 1 Agosto 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacianews.it
Come (e perché) ricorrere al nuovo screening rapido per misurare il TSH capillare e scovare l’ipotiroidismo subclinico
La tiroide pesa meno di venti grammi, ma dirige un’orchestra che coinvolge metabolismo, cuore, cervello, temperatura corporea. Quando rallenta, il corpo intero procede al minimo. Il problema è che il “motore al minimo” non dà subito segnali clamorosi: un po’ di stanchezza, qualche chilo di troppo, pelle più secca, umore giù di corda. Sintomi aspecifici, facili da confondere con lo stress o con il cambio di stagione.
L’ipotiroidismo subclinico - forma in cui il TSH (Thyroid‑Stimulating Hormone) è già alto ma gli ormoni tiroidei liberi FT3 e FT4 restano nei limiti - colpisce fino al 10% della popolazione adulta, nelle donne sopra i 50 anni supera il 15%.
Eppure, solo una minoranza riceve una diagnosi tempestiva. Da qui l’idea di portare il test direttamente in farmacia, con un prelievo capillare che richiede pochi minuti, un software di lettura immediata e, soprattutto, la mediazione di un professionista sanitario pronto a spiegare il risultato.
Fattori di rischio
Tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo dell’ipotiroidismo subclinico va ricordato sicuramente il sesso femminile. Secondo i dati, infatti, il rapporto donna-uomo in fatto di ipotiroidismo subclinico è di 4 a 1. A questo bisogna aggiungere l’età superiore ai 50 anni e la familiarità per tiroiditi autoimmuni.
Diete povere di iodio o ricche di gozzigeni (soia, cavoli crudi in eccesso) possono contribuire in maniera concreta ad aumentare il rischio, così come l’utilizzo di trattamenti farmacologici a base di medicinali interferenti (litio, amiodarone, interferone‑α).
Importante riconoscerlo
Riconoscere precocemente questa patologia è fondamentale per evitare l’aumento del colesterolo LDL e della rigidità arteriosa. Non solo: l’ipotiroidismo subclinico, infatti, può provocare un maggiore rischio di progressione a ipotiroidismo franco (≈ 4 %/anno se TSH > 7 mIU/L) e di complicanze per le donne in gravidanza (parliamo di aborto e ipertensione gestazionale).
Un grande screening
Una puntura sul dito, otto minuti di attesa, una chiacchierata competente: ecco cosa serve per intercettare un disturbo che, se ignorato, può evolvere verso malattie cardiovascolari, infertilità, fratture ossee. Il test capillare del TSH non sostituisce l’endocrinologo, ma crea un ponte fra cittadino e sistema sanitario, riducendo tempi di diagnosi e aumentando consapevolezza.
Perché la prevenzione funziona solo quando è vicina alle persone. E oggi, grazie alla farmacia, la tiroide si controlla davvero “in un dito”.
Come funziona il test capillare
Prelievo
Puntura al polpastrello con lancetta sterile.
Raccolta di 15‑20 µl di sangue su strip monouso.
Analisi rapida
La strip viene inserita in un lettore immuno‑enzimatico portatile.
Reazione antigene‑anticorpo specifica per TSH.
Risultato in 6‑8 minuti con attendibilità >95 % rispetto ai metodi di laboratorio (per range 0,1‑10 mIU/L).
Interpretazione
TSH 0,4‑4,0 mIU/L → funzione tiroidea generalmente nella norma.
TSH 4,1‑9,9 mIU/L + FT3/FT4 normali → possibile ipotiroidismo subclinico.
TSH ≥10 mIU/L o FT3/FT4 bassi → probabile ipotiroidismo conclamato.
Quanto è affidabile?
I dispositivi POCT* di ultima generazione mostrano una variabilità inter‑test <10 %. Per confermare valori sospetti si raccomanda comunque un prelievo venoso tradizionale (Point‑Of‑Care Testing).
TSH fuori range
(in pratica e non soltanto sulla carta)
Un TSH persistentemente elevato, anche senza sintomi eclatanti, si associa a:
Profilo lipidico peggiorato (+10‑15 % LDL)
Maggiore rigidità vascolare → aumento rischio ipertensione
Alterazioni del ciclo mestruale e ridotta fertilità
Riduzione della vitalità psichica (depressione subclinica, slow‑thinking)
Incremento di peso di 2‑4 kg/anno in media, per riduzione della spesa energetica basale
Correggere un iniziale deficit tiroideo evita di arrivare a questi step, come dimostrato da studi longitudinali del Framingham Offspring Study: la normalizzazione del TSH riduce del 30 % il rischio di coronaropatie nei successivi otto anni.
Prevenzione e counselling
Prossimità: nessun appuntamento, nessuna attesa in laboratorio.
Educazione: il farmacista spiega la differenza fra ipotiroidismo subclinico e conclamato, sfata miti (es. “con il TSH alto ingrassi sempre e comunque”).
Triaging: invio mirato al MMG o all’endocrinologo, riducendo visite inutili.
Follow‑up: remind automatizzati per controllo semestrale, verifica dell’aderenza alla terapia con levotiroxina (va assunta a digiuno e lontano da calcio/ferro).
Servizi complementari: misura pressione, profilo lipidico capillare, counselling nutrizionale — tutto utile per i pazienti tiroidei, che hanno maggior rischio cardiovascolare.
Integratori per la tiroide
Iodio: solo se documentata carenza (es. dieta vegana stretta senza sale iodato).
Myo‑inositolo + selenio: trial italiani mostrano lieve riduzione TSH in tiroidite di Hashimoto subclinica.
Ashwagandha: piccole evidenze, non indicato in gravidanza.
Sempre dopo parere medico: un eccesso di iodio può paradossalmente bloccare la tiroide (effetto Wolff‑Chaikoff).
Che cos’è l’ipotiroidismo subclinico
Parametri Intervallo di riferimento Stato tiroideo
TSH 0,4‑4 mIU/L + FT4 nella norma Eutiroidismo Nessuna alterazione
TSH 4‑10 mIU/L + FT4 normale Ipotiroidismo subclinico Sintomi sfumati, anticorpi spesso positivi
TSH ≥ 10 mIU/L o FT4 basso Ipotiroidismo conclamato Terapia sostitutiva indicata
Strategie concrete per chi risulta a rischio
Area di intervento Come agire Razionale scientifico
Iodio nella dieta Sale iodato, pesce 2 volte/sett, alghe con moderazione Lo iodio è substrato essenziale per la sintesi di T3/T4
Micronutrienti chiave Selenio 55‑100 µg/d (noci del Brasile)
Zinco 8‑11 mg/d (semi, legumi)
Cofattori della deiodinasi che converte T4 in T3
Gestione stress Mindfulness, yoga, sonno 7‑9 h Cortisolo cronico riduce TRH ipotalamico
Evitare eccessi di soia cruda & crucifere Consumare cotte e ben spaziate dai farmaci Goitrogeni che competono con lo iodio
Attività fisica moderata 150 min/sett cardio + 2 sessioni forza Aumenta conversione T4→T3, migliora sensibilità ai sintomi
da Redazione SoFarmaMorra | 1 Agosto 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
Il Codice Deontologico prevede l’obbligo di indossare correttamente camice bianco, distintivo professionale e tesserino identificativo durante l’attività in farmacia e in parafarmacia. Si tratta di strumenti essenziali per garantire trasparenza verso il cittadino e tutelare la professione. Il mancato rispetto può comportare sanzioni disciplinari, penali e amministrative
Farmacista italiano
Indossare correttamente il camice bianco, il distintivo professionale e il tesserino identificativo non è una mera formalità, ma un obbligo sancito dal Codice Deontologico del Farmacista (art. 7) e un presidio fondamentale per la tutela del cittadino. Il mancato rispetto di questa norma espone i professionisti, in caso di controlli da parte dei Nas, a sanzioni disciplinari, penali e pecuniarie. A ricordarlo è una recente comunicazione dell’Ordine dei Farmacisti di Bari-Bat, in risposta a diverse segnalazioni ricevute.
Il camice bianco – sottolinea l’Ordine – è un elemento distintivo obbligatorio per i farmacisti che esercitano la professione in pubblico, insieme al distintivo professionale e a un tesserino identificativo contenente informazioni personali e di iscrizione all’Albo. Questo insieme di identificativi è una prerogativa esclusiva dei farmacisti e garantisce al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.
Cosa deve indossare il farmacista in farmacia e parafarmacia
L’Ordine richiama la norma deontologica, art. 7 del Codice del farmacista, dedicata a “Distintivo professionale e camice bianco” che in primo luogo stabilisce che “nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico, il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo”.
I tirocinanti sono tenuti a indossare almeno camice e tesserino con l’indicazione del loro status mentre il distintivo professionale “quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente” può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
Il tesserino in caso di cancellazione dall’Albo dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
Il rispetto di queste regole deve essere curato dal direttore di farmacia pubblica o privata e da farmacista responsabile della parafarmacia. Se le disposizioni non vengono osservate dalla proprietà della farmacia o parafarmacia, queste due figure professionali devono segnalare l’irregolarità all’Ordine.
Il personale non farmacista: divise diverse per evitare equivoci
Il personale non farmacista (commessi/addetti alla vendita e magazzinieri) se presente in farmacia, deve invece indossare un camice di colore diverso da quello dei Farmacisti, tale che lo renda facilmente e inequivocabilmente distinguibile dai Farmacisti iscritti all’Albo. Questo perché non si crei “confusione nell’utenza” e pertanto si eviti “l’esercizio abusivo della professione da parte di personale NON abilitato” reato previsto dal Codice penale all’art. 348: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”)”.
da Redazione SoFarmaMorra | 1 Agosto 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
I farmacisti sono chiamati dal Ministero a un ruolo attivo nell’ambito delle misure in risposta alla circolazione dei virus della West Nile disease e dell’Usutu: riconoscere utenti con sintomi compatibili con infezioni
West Nile virus, farmacisti chiamati a riconoscere sintomi sospetti compatibili con infezione
Il Ministero della Salute assegna un compito ben preciso ai farmacisti nell’ambito delle misure in risposta alla circolazione dei virus della West Nile disease e dell’Usutu, che consiste nel riconoscere utenti della farmacia con sintomi compatibili con infezioni da Arbovirus e invitarli a fare accertamenti presso il proprio medico. Lo ribadisce Federfarma alle farmacie.
I sintomi delle infezioni da Arbovirus
I dati aggiornati al 23 luglio, dell’Istituto superiore di sanità indicano che dei 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus 21 sono stati segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina epicentro di un primo focolaio.
Come riportato dalla circolare ministeriale, l’infezione da virus West Nile si può manifestare in modo estremamente variabile:
Infezione asintomatica (sino all’80% dei casi);
Infezione paucisintomatica (sino al 20% dei casi) caratterizzata da sindrome febbrile aspecifica con febbre o storia di febbre recente trattata con antipiretici non altrimenti spiegabile talora associata a cefalea, astenia, mialgia, nausea, vomito, diarrea e rash cutaneo morbilliforme;
Infezione neuroinvasiva (<1% dei casi, 10% letalità) caratterizzata da un andamento bifasico, inizialmente simile alla forma paucisintomatica e poi seguita nei giorni successivi da una sindrome neurologica acuta e progressiva caratterizzata da sintomi quali:
encefalite;
meningite a liquor limpido;
poliradicolo-neurite (simil Guillain-Barré);
paralisi flaccida acuta
La comparsa di casi aggregati con sintomatologia febbrile di non chiara origine deve inoltre far porre il sospetto clinico di arbovirosi autoctona come WNV, ma senza trascurare anche altre arbovirosi come dengue e chikungunya.
Le misure di prevenzione: farmacie coinvolte per sintomi e informazioni
“Numerose e articolate sono le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus WNV tra le quali occorre sottolineare – scrive l’associazione – quelle che riguardano le farmacie territoriali in quanto la circolare assegna un compito ben preciso ai farmacisti che risultano coinvolti direttamente, con l’intento di individuare precocemente possibili casi di infezione”.
“I farmacisti, infatti, in presenza di utenti con sintomi compatibili con infezioni da Arbovirus (quindi virus West Nile, Dengue e Chikungunya), inviteranno i cittadini a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, figure competenti per un’adeguata valutazione clinica e diagnosi differenziale”.
Un’altra misura altrettanto importante è l’attività di informazione e sensibilizzazione sottolineando l’importanza dell’adozione delle principali misure di prevenzione, quali:
l’uso corretto di repellenti topici;
l’utilizzo di abbigliamento protettivo;
l’installazione di barriere fisiche (ad es. zanzariere);
l’impiego di soluzioni ambientali volte a ridurre l’esposizione alle punture di zanzara (ad es. dispositivi per il controllo di temperatura e umidità, come i condizionatori);
eliminazione degli oggetti che possono costituire piccole raccolte temporanee di acqua (es. barattoli vuoti, sottovasi, ecc.);
prevenzione dei ristagni, che creano le condizioni per lo sviluppo larvale delle zanzare.
da Redazione SoFarmaMorra | 14 Luglio 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione: recupero del debito formativo, crediti compensativi e bonus
La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato la delibera del 3 luglio che introduce le indicazioni per il recupero del debito formativo (triennio 2020-2022) e formalizza la questione dei “crediti compensativi” e della premialità (cosiddetti bonus). La delibera n. 1/2025 di cui Farmacista33 ha parlato nei giorni scorsi è accompagnata da 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con cui la Commissione Ecm chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione.
Le nuove regole Ecm su crediti compensativi, bonus per chi è in regola e scadenza recuperi
Mettersi in regola con l’obbligo formativo: più tempo e più flessibilità
Il primo aspetto trattato è il recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022. La Commissione ha confermato che sarà possibile acquisire i crediti ECM mancanti fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, è prevista una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026, così da facilitare l’adeguamento alle scadenze anche per chi ha accumulato ritardi.
Si tratta di una misura che amplia ulteriormente la finestra temporale già prorogata dal Decreto Milleproroghe, offrendo un’occasione concreta per regolarizzare la propria posizione formativa e ottenere la certificazione per il triennio 2020-2022.
Crediti compensativi: ottimizzare surplus formativo
L’introduzione dei crediti compensativi è una delle novità rilevanti del pacchetto di nuove regole ECM 2025, pensata per sanare in modo strutturato la posizione di migliaia di operatori che rischierebbero di non essere certificabili per i trienni passati.
I crediti compensativi sono definiti come crediti formativi ECM acquisiti in eccesso rispetto all’obbligo individuale previsto per un dato triennio. Questi crediti, se non utilizzati ai fini della certificazione ordinaria, possono essere “riutilizzati” per compensare eventuali debiti formativi relativi ai trienni nei quali il professionista non ha raggiunto il monte crediti necessario. In questo modo si valorizza il surplus formativo di chi ha investito nella formazione in determinati periodi per colmare le carenze di altri trienni.
Il meccanismo è rivolto in particolare ai professionisti che non risultano certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. In questi casi, con crediti compensativi, si può ottenere comunque la certificazione, a condizione che venga maturato un numero di crediti eccedenti pari al debito accumulato nei trienni precedenti. I professionisti avranno tempo fino al 31 dicembre 2028, una finestra temporale pensata per garantire a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con gradualità.
La Commissione spiega le modalità di utilizzo di questi crediti: la compensazione del debito formativo è automatica senza necessità di richiesta da parte del professionista. Saranno infatti gli Ordini professionali, attraverso il supporto della piattaforma Co.Ge.A.P.S., a rilevare la presenza di crediti in eccedenza nei trienni certificabili e ad attivarne l’utilizzo per sanare i trienni precedenti.
Bonus: premiare chi è in regola con l’obbligo formativo
La Commissione ha inteso valorizzare l’impegno dei professionisti che hanno rispettato con continuità l’obbligo formativo con un sistema di premialità automatica, attraverso l’attribuzione di crediti ECM aggiuntivi.
Hanno diritto al bonus tutti i professionisti sanitari che, alla data di pubblicazione del provvedimento, risultano in regola e certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. A questi soggetti vengono assegnati 20 crediti ECM per il triennio in corso (2023-2025) e ulteriori 20 crediti per il triennio successivo (2026-2028).
La misura si applica automaticamente a chi ha completato correttamente e nei tempi previsti l’obbligo formativo dei tre trienni precedenti, premiando così la costanza e la serietà nel percorso di aggiornamento professionale.
Sono previste inoltre forme di premialità modulata per coloro il cui obbligo formativo sia iniziato più recentemente.
I professionisti che hanno cominciato l’obbligo ECM a partire dal triennio 2017-2019 riceveranno 15 crediti per ciascuno dei due trienni successivi (2023-2025 e 2026-2028), mentre per chi ha iniziato nel triennio 2020-2022 il bonus sarà di 10 crediti per ciascun triennio. Anche in questi casi, l’attribuzione è automatica, e rappresenta un incentivo importante per proseguire con regolarità nel proprio percorso formativo.
Anche in questo caso, spiegano le slide della Commissione, l’attribuzione dei crediti avverrà in modo automatico e sarà visibile direttamente sulla pagina personale del professionista all’interno del portale Co.Ge.A.P.S..
da Redazione SoFarmaMorra | 14 Luglio 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
Per la Cassazione Penale il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali e risponde penalmente per l’infortunio del dipendente se tollera prassi insicure. Ecco le motivazioni
Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale
Il titolare di farmacia è penalmente responsabile per gli infortuni sul lavoro del dipendente causati dall’uso di strumenti non conformi alla normativa sulla sicurezza, anche se causati da comportamento imprudente del lavoratore, purché tale comportamento non sia “abnorme”. Lo suggerisce la sentenza della Cassazione Penale sul caso di un infortunio provocato dall’uso di una scala non conforme, prassi consolidata tra i dipendenti. La vicenda aveva già avuto una sentenza di condanna in primo grado e la Cassazione ha confermata la condanna. Ecco le motivazioni spiegate dall’avvocato Rodolfo Pacifico esperto in diritto sanitario.
Prassi consolidata ma non conforme
All’esito del doppio grado di giudizio il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali. Valutate le circostanze aggravanti contestate e concesse le attuanti generiche e la diminuzione prevista dal rito abbreviato, è stata confermata in appello la condanna alla pena di mille euro di multa e al pagamento delle spese processuali con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto invece in primo grado, il tutto oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il procedimento penale veniva intrapreso a seguito di un sinistro occorso ad un dipendente presso la farmacia luogo di lavoro allorquando lo stesso era impegnato nel turno domenicale. Il dipendente, recandosi al magazzino collocato al piano superiore per recuperare un prodotto richiesto da un cliente, utilizzava una scala a pioli in legno che si trovava sul retro della farmacia e che consentiva di accedere ad una botola collegata ai locali soprastanti. Dopo aver preso la merce, nell’atto di scendere dalla scala, era accidentalmente scivolato battendo ripetutamente il ginocchio destro contro i gradini fino agli ultimi pioli della scala infine ribaltandosi all’indietro e cadendo di schiena sul pavimento. Dall’evento erano derivate importanti lesioni fisiche.
Il dipendente dichiarava che, come anche le colleghe da anni, erano soliti utilizzare quotidianamente la scala a pioli in legno per trasportare pacchi o materiali dal magazzino ai locali della farmacia al fine di velocizzare la procedura ed evitare attese ai clienti, in quanto l’accesso alternativo avveniva tramite le scale condominiali, evidenziandosi inoltre che datore di lavoro era a conoscenza del continuo andirivieni dal magazzino mediante la via più breve.
Condotta imprudente, ma non abnorme
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del titolare, consistita nella messa a disposizione di una scala non conforme ai parametri di legge, e l’evento del reato, non potendosi ritenere tale nesso escluso dal comportamento scorretto del dipendente, il quale ha posto in essere una condotta certamente imprudente, ma non anche abnorme.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti statuizioni. I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia stato accertato che la via di accesso al magazzino comportava il transito dalle scale condominiali e che dinanzi alla porta di accesso vi erano anche degli scatoloni che in parte ne ostruivano il passaggio, ma che la modalità di accesso usuale, era quella di utilizzare una scala a pioli collocata nella farmacia e che consentiva di accedere velocemente tramite una botola al magazzino sovrastante.
È emerso che il titolare della farmacia era ben consapevole della prassi da lui non osteggiata per cui i suoi dipendenti per accedere al magazzino sovrastante, quando era necessario prelevare del materiale, anziché valersi del percorso che prevedeva il necessario passaggio dalle scale condominiali utilizzavano, invece, la via breve.
Sul piano del nesso di causalità rileva certamente la circostanza per cui la scala in legno posta all’interno della farmacia presentava caratteristiche non conformi alla disciplina antinfortunistica in materia. Il profilo della condotta incauta del lavoratore che anche può incidere sulla configurazione del nesso tra causa ed evento, nel caso concreto non è stato ritenuto tale da interromperlo né la condotta del dipendente è stata ritenuta qualificabile come abnorme nei termini sviluppati attraverso l’elaborazione giurisprudenziale sul tema.
Per approfondire Cassazione Penale sentenza 25.06.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4254&areaid=13
da Redazione SoFarmaMorra | 14 Luglio 2025 | Mondo Farmacia
fonte: www.pharmaretail.it
Censis: la farmacia dei servizi conquista anche i più giovani, resta il gap informativo
Un cambio di ruolo, quello della farmacia dei servizi, che i cittadini hanno recepito e ora considerano “irrinunciabile”. È l’indicazione più rilevante che emerge dal rapporto “La nuova farmacia pilastro del Ssn. Prospettive ed opportunità”, redatto dal Censis in collaborazione con Federfarma, basato su interviste a oltre 1.000 adulti italiani sopra i 18 anni.
Più di nove italiani su dieci guardano infatti con favore all’espansione dei servizi offerti in farmacia. Il 92,2% attribuisce alle farmacie un ruolo cruciale nell’assistenza ai soggetti più vulnerabili, considerandole punti di riferimento fondamentali sul territorio: il 90% ritiene infatti di avere sempre una farmacia vicina e aperta, e un altro 90% ricorda l’importanza del loro operato durante la pandemia. Resta tuttavia il problema della scarsa informazione sui servizi disponibili: come rilevato anche nell’ultimo Rapporto annuale sulla Farmacia (Cittadinanzattiva-Federfarma, dati 2024), una quota significativa di utenti non è a conoscenza dell’esistenza di alcune prestazioni offerte in farmacia.
Fidelizzazione anche per la prevenzione e il benessere
Secondo la ricerca Censis, la metà degli italiani (50,1%) si reca in farmacia una volta al mese e il 41,8% degli over 64 una volta alla settimana, così come il 50,6% di chi ha uno stato di salute insoddisfacente: questo dato sulla frequenza di ingresso conferma il fondamentale ruolo di presidio di riferimento nel campo della salute attribuito alla farmacia. I dati mettono in luce anche la tendenza alla fidelizzazione nei confronti di un’unica farmacia, con il 60,0% che afferma di avere una farmacia di fiducia a cui si rivolge sempre, indipendentemente da una specificità di offerta nei servizi o nei prezzi.
«I risultati della ricerca Censis restituiscono l’immagine di una farmacia in continua evoluzione, capace di intercettare e soddisfare i bisogni di salute e benessere dei cittadini. Bisogni che sono diversificati a seconda delle fasce di età e delle condizioni personali di ciascuno: non solo gli anziani e i cronici, ma anche i giovani e i sani, che si rivolgono alla farmacia per ricevere consigli e servizi di prevenzione e benessere» ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, in occasione della presentazione del Rapporto. «Le valutazioni positive espresse dai cittadini, ma anche le loro elevate aspettative, confermano che è ora necessario lavorare in sinergia con le istituzioni e gli altri professionisti della salute per rendere strutturale il modello della farmacia dei servizi all’interno del Ssn» ha concluso Cossolo.
Tra i cittadini prevale la concezione della farmacia come presidio di assistenza sanitaria sul territorio, convenzionato con il Ssn e che fa parte del servizio pubblico (53,6%). L’ampio riconoscimento della rilevanza del contributo fornito dalle farmacie durante la pandemia per l’attività di screening con l’effettuazione dei tamponi (55,8%) è confermata anche dai più giovani (61,3%) che, grazie a questi servizi, stanno acquisendo una maggiore familiarità con la farmacia, apprezzandone il ruolo di presidio pubblico. La farmacia è frequentata anche tra i più giovani e tra chi si dichiara in buona salute, segno che essa viene vista come un riferimento da tutti, non solo per le patologie e i piccoli disturbi, ma anche per la promozione della salute e del benessere.
Il servizio offerto dalle farmacie è considerato utile e irrinunciabile dal 92,6% degli intervistati e il 92,2% riconosce il sostegno importante che offrono agli anziani e ai malati cronici. Un elemento particolarmente sottolineato è quello della prossimità, che ne fa un punto di riferimento per la salute sempre disponibile e facilmente accessibile: c’è sempre una farmacia vicina e aperta (90%). Per queste ragioni, la quasi totalità degli intervistati (95,2%) valuta positivamente il ruolo attuale della farmacia.
Gli intervistati vorrebbero che nella propria farmacia di riferimento fosse resa disponibile una ampia gamma di servizi: dal recapito a domicilio dei farmaci per persone fragili (82,7%), alla distribuzione dei farmaci e dei presidi per conto della Asl (76,4%), dalla disponibilità di test per la misurazione di colesterolo, glicemia, ecc. (73,3%) a uno sportello per la prenotazione di visite ed esami (72,3%).
Permane, come abbiamo sottolineato in apertura, il nodo dell’informazione: i cittadini non appaiono particolarmente informati sulla Sperimentazione della farmacia dei servizi, in atto in molte regioni (solo il 31,1% ne è a conoscenza), ma quasi due terzi (68,9%) degli intervistati segnalano, come già presente nella farmacia abituale, almeno un servizio previsto nella Sperimentazione.