Ambiente ed etica a che punto è la farmacia?

Ambiente ed etica a che punto è la farmacia?

fonte: www.farmacianews.it

Non solo diminuzione dell’impatto ambientale, ma anche responsabilità sociale ed economica. Questi i pilastri sui quali il presidio basa il proprio sviluppo sostenibile, attraverso azioni sempre più concrete

Prosegue l’impegno della farmacia italiana nell’accrescere il livello di sostenibilità della propria attività a trecentosessanta gradi. Il settore sta modificando via via il proprio approccio verso la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale, attraverso diverse iniziative.

Le ultime edizioni del rapporto di Cittadinanzattiva e Federfarma hanno analizzato l’atteggiamento dei farmacisti verso questi temi e le azioni messe in campo per raggiungere obiettivi in ambito Esg (Environmental, social, governance). Nel concreto, con environmental si fa riferimento all’impatto ambientale, all’uso delle risorse naturali, alla biodiversità e agli effetti di questi elementi sulla salute umana. Le azioni intraprese dalla farmacia in questo ambito riguardano la scelta dei materiali, i consumi energetici e idrici e le emissioni prodotte.

Nel report 2022 Cittadinanzattiva-Federfarma, il 52,5% dei farmacisti ha dichiarato questi temi molto importanti e il 40% abbastanza importanti. Con social si intendono, invece, vari aspetti relativi alla sostenibilità sociale, che vanno dalla sicurezza e salute sul lavoro alla formazione, all’equità di genere, fino alla gestione sostenibile di produzione e distribuzione. Anche in questo caso, si tratta di fattori considerati molto importanti da un’elevata percentuale di farmacisti (57,5%) o abbastanza importanti (38,6%). Infine, la governance riguarda fattori gestionali improntati su pratiche etiche e di trasparenza. Il 57,2% dei farmacisti li ritiene elementi molto importanti, invece, il 37,4% li considera abbastanza importanti.

Iniziative ecologiche
Quelle appena viste erano le opinioni dei farmacisti nel 2022, vediamo come queste hanno trovato concretezza un anno dopo. Nel 2023, il 76,7% delle farmacie, che hanno risposto al questionario di Cittadinanzattiva e Federfarma, ha intrapreso pratiche volte alla riduzione dei consumi energetici, il 65,5% iniziative di riciclo o riduzione dei rifiuti, il 64% ha ridotto l’uso della carta sostituendola con alternative digitali, il 44,9% ha introdotto confezioni riciclabili o biodegradabili. Si evidenziano, poi, altri tipi di azioni sostenibili, come l’adesione a iniziative ambientali nel settore farmaceutico (14,9%) o a una comunità energetica (6,6%).

Pratiche sociali virtuose
Anche sul fronte sociale, la farmacia italiana ha mostrato grande impegno. Il 53,9% delle farmacie ha offerto servizi di consulenza e informazione su uno stile di vita sano, il 36,9% ha partecipato a iniziative comunitarie volte alla promozione di salute e benessere, il 21,6% ha preso parte ad attività promosse da associazioni civiche e di pazienti, il 13,6% ha aderito a partenariati con organizzazioni o enti locali per iniziative di sostenibilità sociale. Se, nel caso delle buone pratiche ambientali, solo una minoranza di farmacisti (4,5%) ha dichiarato di non aver messo in atto nessuna delle attività citate, la percentuale di quelli che non ha ancora intrapreso iniziative sociali come quelle riportate sopra è molto più elevata.

«Da segnalare», commentano in merito Cittadinanzattiva e Federfarma, «che un rilevante 27,5% dei farmacisti intervistati ammette di non attuare alcuna delle pratiche citate dai colleghi. Analogamente si può dire per il 30,9% dei farmacisti che dichiarano di non porre in essere pratiche etiche e di trasparenza nella gestione della propria attività. Da questo punto di vista, la sfida alla quale è chiamata la categoria dei farmacisti è proprio quella di ridurre queste percentuali quanto prima».

Registro stupefacenti, normativa chiara su sanzioni per smarrimento e tenuta irregolare

Registro stupefacenti, normativa chiara su sanzioni per smarrimento e tenuta irregolare

fonte: www.farmacista33.it

E' necessaria la massima cautela per la gestione e la tenuta in ordine del registro stupefacenti perchè sono disciplinate in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci. A ricordare l'ambito ambito applicativo del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi
Registro stupefacenti, normativa chiara su sanzioni per smarrimento e tenuta irregolare
Il registro stupefacenti e la sua tenuta in ordine sono disciplinati in termini “rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela” pertanto la perdita, il furto, e le “violazioni formali” della tenuta regolare prevedono punizioni che vanno da sanzioni fino a 25 mila euro fino all’arresto. A ricordarlo è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi in una Sedivanews che risponde al quesito di un farmacista in merito alla gestione e alle conseguenze dello smarrimento del registro di carico e scarico o di entrata/uscita degli stupefacenti.

Le sanzioni: multa e arresto
Il legale spiega che la norma di riferimento è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nello specifico l’art. 67 che prevede, in caso “di smarrimento, ma anche di perdita o sottrazione da parte di terzi, del registro stupefacenti “o di loro parti o dei relativi documenti giustificativi” –l’obbligo, gravante sul titolare persona fisica o sul direttore responsabile della farmacia di cui sia titolare una società di persone o di capitali, di farne denuncia scritta, entro ventiquattro ore dalla constatazione, “all’autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia””.

Da ricordare anche l’art. 68 che “stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi all’obbligo di denuncia – che, ripetiamo, insorge indifferentemente in caso di smarrimento del registro, come pure in quello di perdita o di sottrazione da parte di terzi – è punito con l’arresto sino a due anni [una pena edittale probabilmente sproporzionata…] o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 25.822”.

Se poi le irregolarità riscontrate sono relative a “violazioni formali della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di carico e scarico [e di lavorazione] delle sostanze stupefacenti, e compresa la sua mancata vidimazione preventiva, la legge prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500”.

Per il legale, “il registro e la sua tenuta, ordinata beninteso, sono disciplinati in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela”.

Fragranze e allergeni nella cosmesi

Fragranze e allergeni nella cosmesi

fonte: www.farmacianews.it

Cosa prevede la legislazione in tema di profumazione di prodotti cosmetici e di sostanze allergizzanti. L'articolo di Ottaviano Salerno, avvocato e Raffaella Aracri, responsabile tecnico-normativo

Nella vendita di prodotti cosmetici, le farmacie rivestono il ruolo di “distributore” previsto dall’art. 6 del Regolamento Cosmetico (Reg. CE 1223/2009), su cui gravano specifici obblighi e responsabilità. Considerato il largo utilizzo di fragranze e profumazioni all’interno dei prodotti cosmetici e l’avvento di una normativa sempre più ristretta in tema di allergeni e conformità delle etichette, meritano un approfondimento i temi coinvolti dal punto di vista legislativo, a tutela degli esercizi commerciali che mettono in commercio i prodotti cosmetici sul mercato e dei consumatori finali.

Le indicazioni sulle fragranze
La norma principe che disciplina l’utilizzo di fragranze nei cosmetici è l’art. 19 del Regolamento (CE) 1223/2009, il quale stabilisce come prima cosa le modalità di presentazione in etichetta dei composti odoranti e aromatizzanti contenuti nei prodotti, le cui materie prime possono essere indicate genericamente con il termine parfum o aroma.

Qualora nella formulazione siano presenti le sostanze elencate nell’Allegato III (vale a dire l’elenco in cui sono indicate le sostanze che possono essere utilizzate solo a determinate condizioni d’uso) in concentrazioni superiori ai valori stabiliti, queste devono essere specificamente indicate in etichetta.

La normativa sugli allergeni
Le fragranze, gli olii essenziali e gli estratti di origine vegetale possono contenere delle sostanze che potrebbero determinare fenomeni allergici su alcuni consumatori sensibili, come, per esempio, la dermatite allergica da contatto. Per ridurre il rischio che si verificassero frequentemente tali effetti indesiderabili sugli utilizzatori di prodotti cosmetici, la Direttiva 2003/15/CE aveva inserito già nella vigenza della precedente disciplina cosmetica europea (la vecchia Direttiva 76/768/CEE, sostituita poi dall’odierno Reg. CE 1223/2009) 26 sostanze allergizzanti.

La loro presenza all’interno delle formulazioni cosmetiche doveva essere espressamente indicata in etichetta nell’elenco degli ingredienti qualora la loro concentrazione nella formulazione superasse il valore di 0,001% nei prodotti leave-on (quelli destinati a non essere risciacquati) oppure nella concentrazione dello 0,01% nei prodotti rinse-off (quelli destinati a essere risciacquati).

Responsabilizzare il consumatore
L’esplicitazione in etichetta della presenza nella formulazione di una o più delle 26 sostanze allergizzanti in concentrazioni superiori a quelle sopra indicate ha favorito una maggiore consapevolezza dei consumatori sulle composizioni dei prodotti cosmetici. In questo modo, sono preventivamente attenzionati nell’eventualità in cui siano soggetti sensibili alle sostanze indicate.

Dolore muscoloscheletrico. Gestione in farmacia con farmaci e terapia caldo freddo

Dolore muscoloscheletrico. Gestione in farmacia con farmaci e terapia caldo freddo

fonte: www.farmacista33.it

La Fip ha reso disponibile una Guida aggiornata per l'approccio al dolore muscoloscheletrico in farmacia per raccogliere informazioni sul paziente, individuare red flag, fornire il consiglio adeguato sul trattamento dai Fans fino alle terapie a base di calore e freddo

di Simona Zazzetta
Dolore muscoloscheletrico. Gestione in farmacia con farmaci e terapia caldo freddo. Guida Fip aggiornata
Il dolore muscoloscheletrico è una condizione ad alta prevalenza ed è una ragione molto frequente di consultazione nelle farmacie di comunità, dove i farmacisti sono spesso il primo punto di contatto per i pazienti che cercano sollievo dai sintomi. Raccogliere informazioni sul paziente, individuare red flag per eventuale rinvio al medico, e fornire il consiglio adeguato sul trattamento dai Fans fino alle terapie a base di calore e freddo, in un approccio olistico sono il focus di una nuova Guida pubblicata dalla Fip.

Aggiornamento delle linee guida per i farmacisti
Il dolore muscoloscheletrico (MSK) si riferisce al dolore acuto o cronico che colpisce ossa, muscoli, legamenti, tendini e nervi. Colpisce circa 1,71 miliardi di persone in tutto il mondo, il che la rende la seconda causa di disabilità, rappresentando il 17% di tutti gli anni vissuti con disabilità. La gestione del dolore muscoloscheletrico cronico è particolarmente impegnativa a causa della sua natura multifattoriale, che richiede un modello di cura collaborativo tra i professionisti sanitari, compresi i farmacisti, per ottenere migliori risultati di salute.

Il dolore muscoloscheletrico, sottolinea la Fip nella Guida, può essere gestito con una combinazione di trattamenti farmacologici e non farmacologici. Le opzioni farmacologiche comuni includono analgesici come il paracetamolo, FANS orali, rilassanti muscolari, cerotti a base di FANS e FANS topici. Inoltre, le terapie a base di calore e freddo sono ampiamente utilizzate per alleviare il disagio del dolore muscoloscheletrico ed è stato rilevato il potenziale beneficio dell'integrazione di trattamenti non farmacologici con gli approcci farmacologici tradizionali.

La nuova guida per i farmacisti, che aggiorna un approfondimento della Fip del 2023, sottolinea l'importanza di un approccio olistico e multidisciplinare nella gestione del dolore muscoloscheletrico e descrive l’approccio multimodale alla gestione del dolore muscoloscheletrico, includendo trattamenti farmacologici come i FANS e metodi non farmacologici.

Raccolta di informazioni e red flags
La Guida consiglia ai farmacisti di condurre una valutazione approfondita del paziente, raccogliendo informazioni su segni, sintomi, anamnesi e potenziali segnali di allarme (red flags) che potrebbero richiedere il rinvio a un medico. Questo include la comprensione dell'intensità, delle caratteristiche e dei fattori scatenanti del dolore, tenendo conto delle preferenze e dei valori del paziente.

Le informazioni da raccogliere sui sintomi del paziente possono includere:

  1. Posizione del dolore
  2. Durata del dolore (quando è iniziato e per quanto tempo è durato)
  3. Intensità del dolore (lieve, moderata, grave)
  4. Come è iniziato il dolore (dopo uno sforzo maggiore, un sollevamento o un infortunio)
  5. Caratteristiche del dolore (acuto, sordo, bruciante, pulsante)
  6. Andamento del dolore (se il dolore sta migliorando, peggiorando o è stabile nel tempo)
  7. Aspetto temporale (intermittente, continuo o in momenti specifici, come il dolore notturno)
  8. Sensibilità ai cambiamenti di temperatura o agli indumenti

Mentre i campanelli d’allarme per inviare il paziente a un medico senza iniziare alcun piano di trattamento sono:

  1. Il paziente riferisce una risposta inadeguata al trattamento iniziale da parte di un medico
  2. Il paziente ha un dolore grave, persistente o in peggioramento
  3. Il paziente ha una storia di cancro, osteoporosi o artrite infiammatoria
  4. Il paziente presenta segni e sintomi che indicano una patologia grave, come una rigidità mattutina prolungata di più di un'ora (1) (suggestivo di artrite infiammatoria) o dolore notturno
  5. Il paziente presenta segni e sintomi neurologici gravi e progressivi, tra cui formicolio, intorpidimento
  6. Il paziente presenta altri segni e sintomi sistemici non muscoloscheletrici, come febbre, malessere e perdita di peso inspiegabile, che indicano una patologia grave
  7. Il paziente richiede un trattamento con oppioidi
  8. Il paziente è tollerante agli oppioidi o in fase di recupero da un disturbo da uso di oppioidi.

Trattamenti con farmaci e terapia del calore o del freddo
I trattamenti non farmacologici, in particolare la terapia del calore e del freddo, sono rilevanti per il sollievo dal dolore: la terapia del calore è particolarmente efficace per condizioni croniche, promuovendo la circolazione e il rilassamento muscolare, mentre la terapia del freddo è raccomandata per l'infiammazione acuta. I farmacisti dovrebbero educare i pazienti sulle tecniche di applicazione sicura per evitare effetti avversi come ustioni o congelamento.

Dolore lombare, al collo e osteoartrite
La guida descrive anche approcci terapeutici per condizioni particolari come il dolore lombare aspecifico, il dolore al collo e l'osteoartrite. Per queste condizioni, la terapia del calore può essere utilizzata da sola o in combinazione con altri trattamenti come i FANS.
Dolore lombare aspecifico. La prima linea di trattamento dovrebbe includere rassicurazione al paziente (il dolore non è indicativo di una patologia grave) e l'incoraggiamento a mantenere uno stile di vita attivo. L'esercizio aerobico, ad esempio, migliora flessibilità, riduce la rigidità e promuove il benessere generale.

Dolore al collo aspecifico. Il farmacista dovrebbe incoraggiare l'attività fisica e suggerire esercizi di stretching mirati, che possono ridurre la tensione muscolare. Può consigliare la terapia del calore per alleviare il dolore da sola o in combinazione con analgesici orali o topici. In caso di infiammazione acuta, la terapia del freddo può essere presa in considerazione. Paracetamolo è raccomandato per il dolore al collo a causa del suo profilo di sicurezza favorevole, mentre i FANS possono essere usati con cautela, soprattutto nei pazienti con storia di problemi gastrointestinali, associandoli a inibitori della pompa protonica. Suggerire esercizi di rafforzamento specifici per il collo, le spalle e la parte superiore della schiena può anche aiutare a ridurre il dolore cronico.

Osteoartrite. La gestione può iniziare con interventi non farmacologici come l'esercizio fisico come camminare, nuotare e andare in bicicletta per migliorare la mobilità e ridurre il dolore. Cruciale il supporto nella gestione del peso per i pazienti in sovrappeso o obesi. La terapia del calore può essere utilizzata come trattamento aggiuntivo per ridurre il dolore cronico e la rigidità, soprattutto in combinazione con l'esercizio fisico. Tuttavia, diverse linee guida indicano che l'uso dei FANS, in particolare in forma topica, è tra le opzioni più sicure ed efficaci per ridurre il dolore nei pazienti con OA. Anche i FANS orali possono essere impiegati, ma con cautela, utilizzando la dose minima efficace per evitare effetti collaterali gastrointestinali.

In generale, è importante che i farmacisti educhino i pazienti su misure di stile di vita, come un esercizio fisico appropriato, per prevenire e alleviare il dolore muscoloscheletrico e quando dispensano trattamenti, farmacologici e non, si assicurino che i pazienti comprendano e seguano le necessarie precauzioni di sicurezza.

DIETOLOGO E NUTRIZIONISTA

DIETOLOGO E NUTRIZIONISTA

Sapete che differenza c’è tra dietologo e nutrizionista? Tutti sappiamo che un’alimentazione sana è alla base del nostro benessere fisico e mentale.
Molti di noi hanno sentito la necessità di farsi seguire da un esperto dell’alimentazione per raggiungere un determinato fisico, per essere indirizzato verso una dieta equilibrata e adatta non solo al proprio fisico e ai propri gusti, ma anche ad eventuali malattie o disturbi.
A chi rivolgersi? Al dietologo o al nutrizionista? Spesso facciamo confusione tra questi due termini, quindi noi di Pensavital abbiamo pensato di fare un po’ di chiarezza.

Qual è la differenza tra dietologo e nutrizionista?
Dietologo e nutrizionista sono due figure diverse e ognuna opera in un campo di competenza preciso, con responsabilità distinte.

Dietologo
Il dietologo è laureato in medicina con specializzazione in scienze dell’alimentazione. Il percorso dura in totale una decina d’anni, necessari per avere conoscenze ed esperienze necessarie per individuare disturbi o malattie alimentari e, quindi, anche prescrivere eventuali farmaci e terapie.
Oltre al dietologo, c’è anche il dietista, un tecnico sanitario che opera nella nutrizione clinica e segue i pazienti con patologie elaborando diete adeguate. Nota a sapere è che il dietista non può eseguire lui stesso una diagnosi e non può prescrivere farmaci.

Nutrizionista
Il nutrizionista, invece, segue un percorso di studi di 2 anni, a cui possono accedere solo figure come biologi, farmacisti e dietisti.
A differenza del dietologo, il nutrizionista non è un medico e quindi non può prescrivere farmaci. I nutrizionisti sono particolarmente attenti all’educazione alimentare, agli schemi dietetici e spesso collaborano con la ristorazione di scuole e aziende, così come collaborano con i dietologi per seguire pazienti con situazioni e abitudini alimentari complesse.

Quando richiedere una consulenza specialistica?
Quando richiedere una consulenza? Quando se ne sente la necessità estetica, psicologica e di benessere della salute. Sapete bene che noi di Pensavital siamo molto attenti al benessere e siamo anche molto attenti a temi come salute e alimentazione.

Papilloma virus, da gennaio nelle Marche somministrazione vaccino anti-Hpv anche in farmacia

Papilloma virus, da gennaio nelle Marche somministrazione vaccino anti-Hpv anche in farmacia

fonte: www.farmacista33.it

La Regione Marche nell'ambito del Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025, ha esteso la somministrazione del vaccino per la prevenzione del Papilloma Virus Umano (HPV),anche alle farmacie. L'accordo sperimentale copre due anni

Papilloma virus, da gennaio nelle Marche somministrazione vaccino anti-Hpv anche in farmacia
La Regione Marche si appresta a estendendo la somministrazione del vaccino la prevenzione del Papilloma Virus Umano (HPV), anche alle farmacie. L'iniziativa fa parte del Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025, che punta a una maggiore capillarità del servizio e a un aumento significativo del numero dei vaccinati.

Accordo sperimentale con farmacie private e comunali
La Giunta regionale ha recentemente approvato uno schema di accordo sperimentale con Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche, permettendo alle farmacie aderenti di somministrare il vaccino HPV.

"Stiamo attuando quanto previsto nel Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025 che contempla questa vaccinazione presso le farmacie - dichiara il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini -. Con il potenziamento di questa vaccinazione attraverso l'estensione alle farmacie potremo incrementare il numero dei vaccinati contro l'Hpv con effetti positivi sia in termini di riduzione delle persone che si ammalano che dei costi sanitari".

L'accordo sperimentale, che avrà validità due anni dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, prevede la somministrazione del vaccino in farmacia a partire da gennaio 2025, con la consegna di 2mila dosi alle farmacie aderenti. La somministrazione dei vaccini in farmacia è rivolta agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale. Le farmacie potranno effettuare la vaccinazione HPV a coloro i quali nel passato, pur avendo le caratteristiche, non si sono presentati ai servizi vaccinali delle AST per effettuarla. La platea interessata alla vaccinazione anti HPV è quella femminile nata dal 1996, fino a 29 anni di età (trentenni escluse) e maschile nata dal 2006. Alle farmacie verrà riconosciuta una remunerazione omnicomprensiva di 8,00 euro per ogni inoculazione. Attualmente il vaccino anti HPV viene somministrato dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e dai servizi vaccinali delle AS