di Redazione SoFarmaMorra | 6 Novembre 2024 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
Federfarma ha messo a disposizione dei titolari di farmacia un vademecum per supportarli nel garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti
di Redazione Farmacista33
Sicurezza luoghi di lavoro. Aggiornamento vademecum per titolari di farmacia: adempimenti per la salute e il rispetto delle norme
È stato aggiornato il vademecum per supportare i titolari di farmacia nel garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e il rispetto delle normative vigenti. Fornisce istruzioni dettagliate sugli obblighi di legge per i datori di lavoro, includendo anche ruoli specifici e misure di sicurezza. La Federfarma lo ha messo a disposizione degli associati con l’obiettivo di “informare i titolari di farmacia sugli adempimenti e gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro”. il documento è stato redatto “tenendo conto dell’orientamento fornito da Federfarma, nel corso degli anni, mediante le proprie circolari”. Questi, in sintesi, i principali argomenti trattati nell’edizione aggiornata a ottobre 2024.
Obblighi del datore di lavoro
Il vademecum si applica a tutti i lavoratori delle farmacie, con alcune limitazioni per lavoratori autonomi e collaboratori familiari, per i quali valgono soltanto le norme relative all’uso di attrezzature conformi e dispositivi di protezione individuale (DPI).
Per il datore di lavoro sono previsti obblighi. Tra questi quello di valutare i rischi e redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), adottare le misure di prevenzione, e nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria quando necessario. Deve inoltre designare responsabili per la prevenzione, lotta antincendio e primo soccorso, e informare l’INAIL di eventuali infortuni e dell’identità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
I titolari di farmacia devono fornire informazioni adeguate sui rischi connessi all'attività e formare i lavoratori in materia di sicurezza. La formazione è obbligatoria al momento dell’assunzione, cambiamenti di mansione o introduzione di nuove attrezzature e deve svolgersi durante l’orario lavorativo. La durata minima di formazione è di otto ore, da aggiornare ogni cinque anni.
Nel computo dei lavoratori per definire specifici obblighi, sono esclusi familiari collaboratori, tirocinanti, e lavoratori autonomi. Il computo, chiarisce il vademecum, è particolarmente rilevante per società con più sedi: in questi casi, tutti i dipendenti delle farmacie sono considerati come un’unità per applicare le misure di sicurezza e salute.
Figure chiave nella gestione della sicurezza
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, garantendo l’implementazione delle misure di sicurezza secondo il Decreto Legislativo 81/2008. L'RSPP può essere il titolare della farmacia o un soggetto esterno formato e per chi ricopre questo ruolo, è previsto un corso di formazione specifico.
Il preposto - supervisiona l'attività lavorativa e l’attuazione delle direttive di sicurezza, assicura che le normative di sicurezza siano rispettate dai lavoratori e segnala eventuali irregolarità. In aziende con una struttura semplice, tale ruolo può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro, previa formazione specifica.
Sorveglianza sanitaria e medico competente – il medico competente esegue visite preventive e periodiche per monitorare lo stato di salute dei lavoratori, collaborando con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. La nomina del medico è obbligatoria in alcune situazioni, ad esempio per farmacie con laboratori galenici. Il documento sottolinea che va verificata la natura delle attività svolte da ciascuna farmacia per stabilire se ci sono i presupposti che rendono necessaria la sorveglianza ma ricorda che è obbligatoria in caso di uso di videoterminali, rischio chimico, lavoro notturno, somministrazione di vaccini, prelievo di sangue capillare, mentre è eventuale se si effettuano tamponi o in presenza di laboratorio galenico
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - è un rappresentante eletto dai lavoratori per vigilare sulla sicurezza sul lavoro. Non è obbligatorio per il datore di lavoro nominarlo, ma qualora non fosse presente, le funzioni sono svolte dal rappresentante territoriale. L’RLS riceve una formazione specifica di 32 ore, con aggiornamenti periodici per mantenere il ruolo.
Addetto al primo soccorso - In ogni farmacia è obbligatorio avere un addetto al primo soccorso, formato secondo i requisiti del DM 388/2003. La formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e può essere svolta dallo stesso datore di lavoro qualora abbia completato il corso richiesto. Il primo soccorso deve essere adeguatamente attrezzato per la gestione di emergenze sanitarie.
Addetto all’antincendio e alla gestione dell’emergenza - è formato per operare in caso di incendio e per garantire la manutenzione degli impianti antincendio. Le farmacie con più di dieci lavoratori o con una superficie significativa devono redigere un piano di emergenza con esercitazioni annuali.
Attività e controlli periodici
Impianti Elettrici - l’impianto elettrico va verificato tramite l’installatore e vanno effettuate manutenzioni periodiche. Le farmacie che utilizzano apparecchi elettromedicali devono sottoporre gli impianti a verifica biennale, mentre quelle che non utilizzano tali apparecchiature necessitano di una verifica quinquennale.
Attrezzature da lavoro - Le attrezzature devono essere sicure e conformi alle norme vigenti. I lavoratori devono ricevere adeguate informazioni sul loro uso corretto e i DPI devono essere forniti laddove necessario per ridurre i rischi. La segnaletica è obbligatoria per indicare i rischi non eliminabili.
Riunione Periodica - Le farmacie con oltre 15 dipendenti devono convocare una riunione annuale per discutere di sicurezza e prevenzione dei rischi. Il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e il RLS partecipano a questo incontro per individuare soluzioni migliorative della sicurezza sul lavoro
di Redazione SoFarmaMorra | 4 Novembre 2024 | Mondo Farmacia
Noi di Pensavital cerchiamo di divulgare uno stile di vita sano che porti al benessere fisico e mentale e spesso ci confrontiamo con persone di tutte le età che soffrono di mal di schiena da anni, ecco quindi 5 esercizi per il mal di schiena!
IL MAL DI SCHIENA
Il mal di schiena è un dolore molto debilitante che, oltre a non permetterci di svolgere le attività quotidiane con serenità, ci costringe anche ad assumere posizioni scorrette che non fanno altro che peggiorare la situazione.
Come prevenire il mal di schiena? L’unico modo è mantenere una postura corretta e allenare i muscoli della schiena.
Chi soffre spesso di mal di schiena tende ad evitare l’attività fisica, un grave errore perché è proprio la mancanza di muscolatura a peggiorare la situazione.
Per questo motivo è importante fare qualche esercizio, noi di Pensavital ne abbiamo selezionati 5. Ci teniamo, però, a ricordare che se soffrite di dolori acuti dovete rivolgervi al vostro medico curante, che vi indirizzerà verso un buon fisioterapista per una ginnastica posturale mirata.
5 ESERCIZI PER IL MAL DI SCHIENA
Una delle tipologie di mal di schiena più diffuse è la lombalgia, per prevenirla serve fare molto stretching!
Ecco qualche esercizio utile secondo noi di Pensavital.
1 – Sdraiatevi a terra su un tappetino, con la pancia rivolta verso l’alto, piegate le gambe e, afferrando le cosce sotto le ginocchia, portatele lentamente verso il petto. Mantenete la posizione per una decina di secondi, finché non sentirete un certo rilassamento, quindi allungate le gambe. Ripetete questo esercizio per 5 volte.
2- Mettetevi in ginocchio sul tappetino, appoggiate i glutei ai talloni ed allungatevi fino a poggiare la fronte a terra (non costringetevi a toccare il tappetino con la fronte se non riuscite). Quindi, allungate le braccia oltre la testa e, poggiando i palmi sul pavimento, cercate di rilassarvi rimanendo in questa posizione per almeno 10 secondi. Quindi alzatevi e ripetete l’esercizio per 5 volte.
Un altro tipo di mal di schiena molto debilitante è la cervicale.
Contro la cervicalgia servono esercizi che sciolgano le tensioni muscolari che si accumulano nella zona del collo e del dorso.
1 – Stando in posizione eretta, con gambe unite e braccia distese lungo i fianchi, portate la mano destra alla testa, in corrispondenza della tempia sinistra. Mantenendo lo sguardo fisso davanti a voi, con un movimento lento, flettete il capo aiutando il movimento con la mano. Dove sentire una leggera tensione in corrispondenza della spalla sinistra e lungo il collo. Mantenete la posizione per circa 10 secondi e ripetete l’esercizio alternando i lati.
2 – Rimanendo in posizione eretta, afferrate, dietro la schiena, il polso sinistro con la mano destra. Tenendo lo sguardo fisso davanti a voi, piegate la testa verso la spalla destra e, allo stesso tempo, tirate leggermente il braccio sinistro con la mano. Lo scopo è arrivare ad avvertire una leggera tensione e allungare collo, scapole e spalle. Mantenete la posizione per circa 10 secondi e ripetete l’esercizio alternando le parti.
3 – Sedetevi ben dritti su una sedia. Mantenendo la testa eretta e la schiena dritta, intrecciate le mani dietro la nuca e cercate di spingerla in avanti, mentre fate resistenza con la testa, spingendo verso l’indietro. Mantenete la posizione per 10 secondi e ripetete l’esercizio 5 volte.
Ecco quindi 5 esercizi per il mal di schiena, sono semplici e alla portata di tutti: potete tranquillamente svolgerli a casa senza l’ausilio di attrezzature, se non avete un tappetino per fare Yoga, vi consigliamo di usare degli asciugamani piegati.
di Redazione SoFarmaMorra | 30 Ottobre 2024 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
In Italia, le ispezioni nelle farmacie si suddividono principalmente in due categorie: ispezioni ordinarie e ispezioni straordinarie. Ecco in cosa si differenziano
Ispezioni farmacia ordinarie straordinarie
Le farmacie, in quanto presidi di pubblica salute, sono sottoposte a regolari controlli da parte delle autorità sanitarie, o ispezioni, al fine di garantire che l’attività della farmacia sia svolta in conformità alle normative vigenti e che i servizi offerti siano sicuri e adeguati. In Italia, le ispezioni nelle farmacie si suddividono principalmente in due categorie: ispezioni ordinarie e ispezioni straordinarie che si differenziano sulle regole con cui vanno eseguite. A spiegarne per profili normativi e in alcuni casi anche l’illegittimità è l’avvocato Gustavo Bacigalupo dell’omonimo studio legale.
Ispezione ordinaria: controllo periodico obbligatorio
Le ispezioni ordinarie, spiega l’esperto rispondendo al quesito di un farmacista, sono regolate dall’articolo 127 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) e sono previste per ogni farmacia con cadenza obbligatoria “nel corso di ciascun biennio”. La finalità è garantire che la farmacia rispetti tutte le normative, dalla conservazione dei medicinali alla corretta gestione dei processi e all’adeguata presenza del personale qualificato. “Deve essere effettuata “con l’intervento del titolare autorizzato o del direttore responsabile della farmacia” che quindi non può sicuramente essere sostituito da nessun collaboratore, anziano o meno anziano che sia” precisa l’esperto.
Sulla presenza del direttore responsabile, l’avvocato chiarisce che con i vari interventi normativi quando la titolarità della farmacia è in capo a una società di persone, o anche di capitali, “l’unico legittimo interlocutore degli ispettori non può essere altri che il direttore responsabile della farmacia sociale, socio o non socio”.
L’assenza del direttore è una condizione che, come chiarisce Bacigalupo, comporta “l’indubitabile illegittimità dell’ispezione e l’indubitabile nullità del verbale, indipendentemente che sia stata o meno firmata dal collaboratore presente”. Unica condizione in cui si può procedere anche in sua assenza è “l’ipotesi in cui il titolare o il direttore responsabile si rifiuti manifestamente, pur essendo presente nell’esercizio, di intervenire e/o firmare il verbale redatto”. In questo caso se ne fa menzione “nel verbale stesso, in cui si dà conto in forma scritta dei motivi del rifiuto”.
Un’altra casistica è quella in cui “proprio per l’assenza del titolare o del direttore, l’ispezione sia stata rinviata di uno o più giorni – l’eventuale reiterata e ingiustificata assenza dell’uno o dell’altro equivale a un rifiuto formale e allora in tale evenienza l’ispezione può egualmente essere eseguita ed è, ma solo in tal caso, pienamente legittima”.
Ispezione straordinaria: controlli in via eccezionale e mirati a verifica
Diversamente dall’ispezione ordinaria, l’ispezione straordinaria viene effettuata in casi particolari e solo quando le autorità sanitarie, come l’ASL, ne ravvisino la necessità. Non esiste una periodicità definita per questo tipo di controllo, che può essere avviato, ad esempio, a seguito di segnalazioni o per verificare se sono stati rispettati provvedimenti precedenti, come la regolarizzazione di violazioni riscontrate in passato.
Secondo la normativa richiamata da Bacigalupo, infatti, mentre per le ispezioni ordinarie è indicato un lasso di tempo, la tipologia “straordinaria si materializza ogni qual volta l’Autorità competente lo ritenga necessario”. Quindi un presupposto, almeno in linea generale, per un’ispezione straordinaria si ravvisa in tutti i casi in cui l’ispezione della farmacia si riveli “contingibile – cioè imprevedibile - e urgente”.
Tra le ipotesi – aggiunge il legale - che possono giustificare il ricorso a tale misura il caso in cui va verificato se il titolare, che “all’esito di una precedente ispezione, ordinaria o straordinaria, non si sia messo in regola in modo soddisfacente entro un termine perentorio” quindi se ha fatto “decorrere il termine “infruttuosamente”, oppure si sia invece conformato tempestivamente e pienamente alle indicazioni verbalizzate dall’ASL”.
Per l’avvocato, quindi, l’ispezione straordinaria è volta “per lo più a controllare l’esatto adempimento dei titolari di farmacia a eventuali prescrizioni – magari altrettanto “straordinarie” – dell’autorità sanitaria o, diversamente, a ricercare comunque, a seguito di precedenti violazioni o inosservanze e/o quando sia in corso un qualunque tipo di indagine, generale o particolare, elementi specifici e ben individuati”.
Preavviso, imprevedibilità e presenza del direttore
“È ragionevole, pertanto, credere che almeno in alcune di queste eventualità l’ispezione non sia preceduta da alcun preavviso e che le sue motivazioni possano o debbano quindi essere rese note alla farmacia solo al momento dell’accesso della commissione ispettiva nell’esercizio. Se allora le cose stanno così, la mancanza di preavviso può indurre forse a ritenere, ma non possiamo avere certezze, sia per l’assenza di precedenti giurisprudenziali a nostra conoscenza e sia per il riferimento del secondo comma dell’art. 127 alle “dette ispezioni”, senza cioè distinguere l’ispezione ordinaria da quella straordinaria, che quest’ultima possa validamente avvenire anche in assenza del titolare e del direttore della farmacia, ferma naturalmente – lo ribadiamo – la necessità che nel corso dell’ispezione sia specificato il motivo per cui questa è stata effettuata”.
di Redazione SoFarmaMorra | 30 Ottobre 2024 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacianews.it
Sfruttare al meglio le opportunità che può offrire un blog o un sito informativo è molto importante per la farmacia. Ecco perché può essere utile creare video informativi
Nell’era digitale in cui viviamo, l’influencer marketing si è rivelato un potente strumento per promuovere prodotti e servizi in modo efficace. Sebbene sia spesso associato ai settori della moda, della bellezza e del lifestyle, l’influencer marketing ha anche un enorme potenziale per il settore farmaceutico. Le farmacie possono beneficiare enormemente sia dell’utilizzo di influencer riconosciuti sia diventando i farmacisti stessi influencer per promuovere la propria attività, aumentare la visibilità del marchio e stabilire un rapporto più stretto con i clienti.
Uno dei maggiori vantaggi nel diventare un influencer farmaceutico è la possibilità di condividere le proprie competenze e conoscenze riguardanti farmaci e assistenza sanitaria con un pubblico più ampio.
L’importanza di “influenzare” gli utenti
Gli influencer nel settore farmaceutico, soprattutto se farmacisti, hanno un’autorità naturale quando si tratta di salute e benessere. Questa credibilità si traduce in un maggiore livello di fiducia da parte del pubblico nei confronti dei consigli e delle raccomandazioni forniti. L’influencer marketing consente alle farmacie di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato.
Gli influencer hanno solitamente un seguito consolidato di persone interessate alla salute e al benessere, molte delle quali potrebbero non essere ancora clienti della farmacia. Inoltre, possono utilizzare la propria piattaforma per educare il pubblico su temi legati alla salute, fornendo informazioni preziose sui farmaci, sulle malattie e sulle pratiche di auto-cura. L’interazione tra influencer e follower può portare a conversazioni significative sui social media, in cui i clienti possono porre domande, condividere esperienze e ricevere consigli personalizzati.
Sfide e opportunità
Le farmacie possono giocare un ruolo cruciale nel contrastare l’autoprescrizione online, spesso basata su informazioni non verificate. Offrendo consulenze personalizzate e informazioni affidabili, i farmacisti possono garantire cure sicure ed efficaci per tutti i pazienti. Inoltre, hanno l’opportunità di combattere la diffusione di notizie false su temi cruciali per la salute. Sfruttando la propria autorevolezza, i farmacisti possono fornire informazioni accurate e verificate, contribuendo così a educare il pubblico e prevenire danni derivanti da informazioni errate.
Attraverso iniziative di infotainment, le farmacie possono estendere la loro influenza oltre i confini geografici tradizionali, raggiungendo anche quei clienti che preferiscono fare acquisti online. Infine, si crea l’opportunità di coltivare relazioni personali con i clienti, creando un ambiente accogliente e familiare. Attraverso la costruzione di legami basati sulla fiducia, sull’empatia e sull’interazione attiva con la comunità, i farmacisti possono garantire un servizio personalizzato e di alta qualità, soddisfacendo le esigenze individuali dei propri clienti con cura e attenzione.
di Redazione SoFarmaMorra | 30 Ottobre 2024 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacianews.it
Non solo diminuzione dell’impatto ambientale, ma anche responsabilità sociale ed economica. Questi i pilastri sui quali il presidio basa il proprio sviluppo sostenibile, attraverso azioni sempre più concrete
Prosegue l’impegno della farmacia italiana nell’accrescere il livello di sostenibilità della propria attività a trecentosessanta gradi. Il settore sta modificando via via il proprio approccio verso la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale, attraverso diverse iniziative.
Le ultime edizioni del rapporto di Cittadinanzattiva e Federfarma hanno analizzato l’atteggiamento dei farmacisti verso questi temi e le azioni messe in campo per raggiungere obiettivi in ambito Esg (Environmental, social, governance). Nel concreto, con environmental si fa riferimento all’impatto ambientale, all’uso delle risorse naturali, alla biodiversità e agli effetti di questi elementi sulla salute umana. Le azioni intraprese dalla farmacia in questo ambito riguardano la scelta dei materiali, i consumi energetici e idrici e le emissioni prodotte.
Nel report 2022 Cittadinanzattiva-Federfarma, il 52,5% dei farmacisti ha dichiarato questi temi molto importanti e il 40% abbastanza importanti. Con social si intendono, invece, vari aspetti relativi alla sostenibilità sociale, che vanno dalla sicurezza e salute sul lavoro alla formazione, all’equità di genere, fino alla gestione sostenibile di produzione e distribuzione. Anche in questo caso, si tratta di fattori considerati molto importanti da un’elevata percentuale di farmacisti (57,5%) o abbastanza importanti (38,6%). Infine, la governance riguarda fattori gestionali improntati su pratiche etiche e di trasparenza. Il 57,2% dei farmacisti li ritiene elementi molto importanti, invece, il 37,4% li considera abbastanza importanti.
Iniziative ecologiche
Quelle appena viste erano le opinioni dei farmacisti nel 2022, vediamo come queste hanno trovato concretezza un anno dopo. Nel 2023, il 76,7% delle farmacie, che hanno risposto al questionario di Cittadinanzattiva e Federfarma, ha intrapreso pratiche volte alla riduzione dei consumi energetici, il 65,5% iniziative di riciclo o riduzione dei rifiuti, il 64% ha ridotto l’uso della carta sostituendola con alternative digitali, il 44,9% ha introdotto confezioni riciclabili o biodegradabili. Si evidenziano, poi, altri tipi di azioni sostenibili, come l’adesione a iniziative ambientali nel settore farmaceutico (14,9%) o a una comunità energetica (6,6%).
Pratiche sociali virtuose
Anche sul fronte sociale, la farmacia italiana ha mostrato grande impegno. Il 53,9% delle farmacie ha offerto servizi di consulenza e informazione su uno stile di vita sano, il 36,9% ha partecipato a iniziative comunitarie volte alla promozione di salute e benessere, il 21,6% ha preso parte ad attività promosse da associazioni civiche e di pazienti, il 13,6% ha aderito a partenariati con organizzazioni o enti locali per iniziative di sostenibilità sociale. Se, nel caso delle buone pratiche ambientali, solo una minoranza di farmacisti (4,5%) ha dichiarato di non aver messo in atto nessuna delle attività citate, la percentuale di quelli che non ha ancora intrapreso iniziative sociali come quelle riportate sopra è molto più elevata.
«Da segnalare», commentano in merito Cittadinanzattiva e Federfarma, «che un rilevante 27,5% dei farmacisti intervistati ammette di non attuare alcuna delle pratiche citate dai colleghi. Analogamente si può dire per il 30,9% dei farmacisti che dichiarano di non porre in essere pratiche etiche e di trasparenza nella gestione della propria attività. Da questo punto di vista, la sfida alla quale è chiamata la categoria dei farmacisti è proprio quella di ridurre queste percentuali quanto prima».
di Redazione SoFarmaMorra | 23 Ottobre 2024 | Mondo Farmacia
fonte: www.farmacista33.it
E' necessaria la massima cautela per la gestione e la tenuta in ordine del registro stupefacenti perchè sono disciplinate in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci. A ricordare l'ambito ambito applicativo del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi
Registro stupefacenti, normativa chiara su sanzioni per smarrimento e tenuta irregolare
Il registro stupefacenti e la sua tenuta in ordine sono disciplinati in termini “rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela” pertanto la perdita, il furto, e le “violazioni formali” della tenuta regolare prevedono punizioni che vanno da sanzioni fino a 25 mila euro fino all’arresto. A ricordarlo è Aldo Montini legale dello Studio Bacigalupo Lucidi in una Sedivanews che risponde al quesito di un farmacista in merito alla gestione e alle conseguenze dello smarrimento del registro di carico e scarico o di entrata/uscita degli stupefacenti.
Le sanzioni: multa e arresto
Il legale spiega che la norma di riferimento è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nello specifico l’art. 67 che prevede, in caso “di smarrimento, ma anche di perdita o sottrazione da parte di terzi, del registro stupefacenti “o di loro parti o dei relativi documenti giustificativi” –l’obbligo, gravante sul titolare persona fisica o sul direttore responsabile della farmacia di cui sia titolare una società di persone o di capitali, di farne denuncia scritta, entro ventiquattro ore dalla constatazione, “all’autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia””.
Da ricordare anche l’art. 68 che “stabilisce che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottemperi all’obbligo di denuncia – che, ripetiamo, insorge indifferentemente in caso di smarrimento del registro, come pure in quello di perdita o di sottrazione da parte di terzi – è punito con l’arresto sino a due anni [una pena edittale probabilmente sproporzionata…] o con l’ammenda da euro 1.549 a euro 25.822”.
Se poi le irregolarità riscontrate sono relative a “violazioni formali della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di carico e scarico [e di lavorazione] delle sostanze stupefacenti, e compresa la sua mancata vidimazione preventiva, la legge prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500”.
Per il legale, “il registro e la sua tenuta, ordinata beninteso, sono disciplinati in termini forse rigorosi, ma certamente non equivoci e dunque è necessaria la massima cautela”.