Fonte: www.farmacista33.it
Il Ministero della Salute risponde a un quesito sollevato da Fofi in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria
L’attuale quadro normativo non eÌ compatibile con forme contrattuali di affidamento dell’incarico di direttore di farmacia che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nella nota interpretativa, datata 13 giugno, in risposta a un quesito sollevato da Fofi in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria.La Fofi, come riferisce, «anche al fine di mettere gli Ordini territoriali nelle condizioni di poter fornire chiarimenti agli iscritti, aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori, affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l’orario di apertura dell’esercizio».
Ecco, allora, l’interpretazione del Ministero, che, almeno per il momento, non sembra toccare tutti i nodi aperti. A ogni modo, punto di partenza delle considerazioni ministeriali è il fatto che, per effetto della legge Concorrenza, «la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell’esercizio di farmacia».
Pertanto, a essere esclusa dal Dicastero è non solo «la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie», ma anche l’applicazione di «forme contrattuali che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta», come per esempio il tempo parziale a cui la Fofi ha fatto riferimento nel suo quesito.
D’altra parte, continua il Dicastero, «la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto, la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui eÌ titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell’idoneità, che ne eÌ responsabile, dall’altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel l’articolo 7, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n.362, conferma l’estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest’ultimo al titolare individuale. D’altro canto, anche l’art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 – recante il regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico -, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia e alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell’art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell’art. 119 del TULLSS che enuncia l’inscindibilità tra il farmacista- imprenditore e il farmacista-professionista».