Fonte: www.farmacista33.it
Il Consiglio di Stato è tornato ancora sulla interpretazione degli interventi modificativi del 2012 che hanno inciso sul sistema di distribuzione territoriale delle farmacie.
Lo sviamento di clientela, per effetto di una maggiore concorrenza, non costituisce elemento idoneo a impedire l’apertura di una nuova sede farmaceutica. Si è osservato che non può pretendersi che la nuova sede venga localizzata, necessariamente, in una zona periferica, lontana il più possibile dalla sede della farmacia “storica” del paese, al fine di ridurre al massimo lo sviamento di clientela.
L’interesse commerciale dei farmacisti già insediati – destinato ad essere sacrificato per effetto dell’applicazione di una disposizione che, come quella di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 475 del 1968, persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico – deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati laddove venga in rilievo l’esercizio di un potere di matrice discrezionale, l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico.