Fonte: www.quellichelafarmacia.com

Questa Federazione rende noto che sul S.O. n. 31 alla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017 è stato pubblicato il testo del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Nel rinviare alla precedente circolare prot. n. 6503/198 del 9/5/2017 per un’analisi dei contenuti del provvedimento, si illustrano, di seguito, le modifiche di interesse della categoria intervenute nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Art. 1, commi da 1 a 4-ter)

Il c.d. meccanismo dello “split payment” è stato esteso a tutte le operazioni IVA effettuate nei confronti della PA, per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta. Si rammenta, in proposito, che la legge di Stabilità 2015 ha previsto il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA solo per alcune amministrazioni pubbliche.

Il medesimo sistema di pagamento IVA viene inoltre esteso anche a soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della PA. Si tratta di:

società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Lo split payment è stato esteso anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti).

In sede di conversione, sono state apportate, alla nuova disciplina sullo split payment, diverse modifiche:

è stato stabilito che, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. Si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare tale modalità di versamento dell’IVA;
vengono esclusi dall’applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.
Con decreto del MEF saranno stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Sempre in sede di conversione, sono stati aggiunti all’articolo 1, i commi 4-bis e 4-ter, ai sensi dei quali, dal 1° gennaio 2018, viene disposta un’accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d’imposta a cui si applica lo split payment. Per tali soggetti, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia), sui fondi di bilancio resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, eliminando così i tempi per l’accredito di specifici fondi da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’attuazione di tali disposizioni è demandata a un decreto del MEF.

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (Art. 2)

Intervenendo sull’art. 19 del DPR 633/1972, viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati. Il diritto a detrazione sorge dunque nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore certezza degli adempimenti, viene modificato il termine ultimo entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture dei beni e servizi acquistati e importati. Tale termine è individuato alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno di ricezione della fattura.

In sede di conversione, viene aggiunto il comma 2-bis, il quale prevede l’applicazione, alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, dell’anticipo dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro IVA.

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3, commi da 1 a 4-bis)

Il comma 1, lett. a) riduce da € 15.000 a € 5.000 l’importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all’IRAP, possono essere utilizzati in compensazione solo con l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

La lett. b), prevede che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

In sede di conversione in legge, il comma 2 dell’articolo in esame è stato modificato al fine di:

precisare che l’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a € 5.000 annui grava sui contribuenti che intendano utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA; di conseguenza si chiarisce che detto visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull’istanza di rimborso infrannuale;
prevedere che, nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l’Amministrazione proceda al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
E’ stato altresì modificato il comma 4, introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all’atto di recupero di crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

Altra novità è data dall’aggiunta del comma 4-bis, il quale prevede che il modello F24 sia scartato, qualora il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili.

Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (Art. 8)

Per effetto della modifica in esame tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a € 120.000 e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Resta ferma l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede.

In sede di conversione, è stato aggiunto il comma 1-bis che introduce il comma 1-ter all’articolo 29 della legge 52/1985, volto a garantire la validità dell’atto avente ad oggetto diritti reali su fabbricati già esistenti, se la mancanza nell’atto del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità, ovvero la mancanza dell’attestazione di conformità rilasciata dal tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto. In tal caso una sola delle parti è autorizzata a confermare l’atto con atto successivo che contenga le menzioni omesse.

Indici sintetici di affidabilità fiscale –I.S.A. (art. 9-bis)

Il nuovo articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, disciplina l’introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore. La norma recepisce il contenuto della proposta di legge A.C. 4440, attualmente all’esame della Commissione Finanze della Camera.

Si ricorda che già l’articolo 7-bis del D.L. 193/2016, abolendo gli studi di settore, introduce, in loro sostituzione, dal periodo d’imposta 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Tali indici devono essere individuati con decreto ministeriale (non ancora emanato).

Ai sensi del comma 1 dell’art. 9-bis, gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari

tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell’accesso al regime premiale.

Gli indici (comma 2) dovranno essere approvati, con decreto del MEF, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici. Per il periodo d’imposta 2017, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

È prevista l’istituzione di una Commissione di Esperti per la valutazione dell’idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Ai suoi componenti non spetta alcun compenso o rimborso.

I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici saranno acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.

Inoltre, i contribuenti, cui si applicano gli indici dovranno dichiarare, come già avveniva con gli studi di settore, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, che saranno individuati con appositi provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento dovrà essere emanato entro il termine previsto per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d’imposta.

Viene, inoltre, previsto che tali indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
dichiara ricavi, o compensi, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
I contribuenti possono indicare, nelle dichiarazioni fiscali, ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rileveranno anche ai fini dell’IRAP e dell’IVA (si applicherà l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato).

La dichiarazione degli ulteriori importi non comporterà l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

Il regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia, consiste:

nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a € 50.000 annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
nell’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
nell’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
nell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

nell’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

nell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.
Compensazione somme iscritte a ruolo (Art. 9-quater)

La norma estende al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A..

Reclamo e mediazione (Art. 10)

Al fine di ridurre il contenzioso, l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 viene esteso alle controversie tributarie di valore superiore a € 20.000 e fino a € 50.000. L’estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (Art. 11)

L’articolo 11 introduce un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle entrate. In particolare, per le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, è prevista la possibilità della loro definizione col pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60°giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Nel caso di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la nuova disciplina prevede che, per la loro definizione, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Per accedere alla definizione in parola è necessario che il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati dall’agente della riscossione.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’importo dovuto, la norma rinvia alle disposizioni previste per l’accertamento con adesione, con alcune modifiche, quali:

l’esclusione della dilazione di pagamento per importi fino a € 2.000;
la riduzione a tre del numero massimo delle rate;
il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell’importo, pari al 40% del totale delle somme dovute, deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata, pari all’ulteriore 40%, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017, mentre il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018;
l’omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l’inefficacia della definizione.
La norma prevede, inoltre, che dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata.

Per poter usufruire dell’agevolazione, il contribuente deve presentare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2017, una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia.

Sul piano processuale, la norma prevede che le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

E’ stato altresì previsto, che l’eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l’Organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l’istanza di trattazione dalla parte che ha interesse.

La norma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per le modalità di presentazione della domanda di definizione.

In sede di conversione in legge, all’articolo in esame sono state apportate le seguenti modifiche:

viene inserito il comma 1-bis, che consente a ciascun ente territoriale, entro il 31 agosto 2017, di stabilire – con le modalità di legge previste per i propri atti – l’applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente;
viene modificato il comma 3, estendendo l’applicazione temporale della definizione agevolata delle controversie tributarie ai giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), in luogo delle controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016;
viene modificato il comma 12, prevedendo che le norme attuative della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie garantiscano il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalle controversie relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF, in coerenza alle disposizioni del federalismo regionale che prevedono il riversamento diretto ai predetti enti delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale.
Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi (Art. 13-quater)

Dal prossimo 1° gennaio 2018 è sospeso il conio di monete in euro del valore di uno e due centesimi. Durante tale periodo, quando un pagamento viene effettuato integralmente in contanti, l’importo è arrotondato, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

Tutti i soggetti pubblici, o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi sono autorizzati ad acconsentire al citato arrotondamento, in relazione a qualunque importo monetario a debito o a credito.

Resta impregiudicato il corso legale delle monete del valore di uno e due centesimi destinate alla circolazione.

Si affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare l’impatto delle disposizioni sulle dinamiche della variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali. Il Garante dovrà riferire ogni sei mesi le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate al MISE, il quale, a sua volta, se necessario, formula segnalazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi (Art. 43)

La disciplina dettata dal comma 1 dell’articolo in esame, nel modificare l’art. 48 del D.L. 189/2016 ha previsto la proroga della sospensione, fino al 31 dicembre 2017, della ritenuta sui redditi corrisposti allo Stato, richiesta dai contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma. In sede di conversione in legge del decreto, è stata anche prevista la proroga fino al 31 dicembre 2018, dell’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 per l’esercizio delle sue funzioni, da parte delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma.

Inoltre, è prevista la proroga del termine della sospensione dei versamenti tributari dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017, limitatamente ai soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole.

La norma prevede che gli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, siano effettuati entro il mese di febbraio 2018.

Il terzo comma dispone la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione entro il 16 febbraio 2018, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole.

Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole, per i quali è previsto un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, non si applica la rateizzazione in parola e, pertanto, per gli stessi resta fermo il vigente termine del 16 dicembre 2017 per il versamento delle somme oggetto di sospensione.

Istituzione delle Zone Franche Urbane nelle aree colpite dal SISMA del 2016 e 2017 (Art. 46)

Il DL 50/2017 ha istituito Zone Franche Urbane nei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016 (comuni dell’Italia Centrale coinvolti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). Ai fini dell’ammissione alle esenzioni fiscali previste dal dispositivo agevolativo, le imprese devono dimostrare di aver subito una riduzione di almeno il 25% del proprio fatturato.

In fase di conversione sono state introdotte modifiche al periodo temporale in riferimento al quale l’impresa è chiamata a calcolare la perdita di fatturato. La riduzione del fatturato di almeno il 25% deve registrarsi nel periodo che va dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, mentre il periodo di confronto decorre dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015. Tale modifica si è resa necessaria al fine di far rientrare nel calcolo del fatturato solo il periodo successivo al sisma (ossia il periodo in cui l’evento sismico ha concretamente prodotto impatti negativi sui livelli di fatturato delle imprese) rapportandolo al corrispondente periodo dell’anno precedente (2015).

Per le imprese ricadenti in uno dei 9 comuni abruzzesi ricompresi nell’allegato 2 bis del DL 189/2016 (allegato introdotto dal DL n. 8/2017), la riduzione di fatturato deve verificarsi tra il 1° febbraio 2017 ed il 31 maggio 2017 avendo come confronto il corrispettivo periodo del 2016.

Proroga delle agevolazioni per le Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (Art. 46-sexies)

L’articolo aggiuntivo estende al 2017 le agevolazioni per le Zone Franche Urbane istituite dalla Legge di stabilità 2016 nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.