Fonte: www.farmaracing.it

Il mondo dell’e-commerce è al centro delle normative europee e italiane. Oggi la vendita online è regolamentata da diverse leggi. Se vuoi aprire una farmacia online o un qualunque sito di vendita devi seguire conoscere bene e seguire le leggi sull’e-commerce.

Oggi parleremo di quelle più importanti che riguardano in particolare il settore salute.

E-commerce salute e benessere: la legge italiana
La normativa italiana che si rivolge esplicitamente a tutti i tipi di compravendita è rappresentata dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005). In particolare l’art. 68 di questo importante Codice contiene dei capitoli relativi proprio all’e-commerce.

La normativa ruota attorno a 4 principi di base:

Tutti i prodotti dei negozi fisici possono essere venduti anche a distanza. Tuttavia, esistono delle restrizioni circa i medicinali e altri prodotti sanitari. Abbiamo già parlato in un precedente articolo della nuova legge che, a partire dal 1 Luglio 2015, permette di vendere online farmaci da banco.
Chi apre un e-commerce deve seguire gli stessi procedimenti burocratici di chi apre un negozio fisico. Perciò se sei interessato ad aprire una farmacia online, accanto a quella fisica, o un’erboristeria e qualsiasi altro sito da affiancare alla tua vendita al dettaglio, sicuramente hai già effettuato tutti gli adempimenti necessari e richiesto tutte le autorizzazioni. Se hai dei dubbi puoi consultare l’approfondimento su “Come Aprire una Farmacia online partendo da zero“.
Le vendite online possono varcare i confini italiani ma esistono comunque delle eccezioni. Per esempio, se hai una farmacia online con sede in Italia, devi seguire le regole italiane: nel nostro paese è assolutamente vietato vendere online farmaci con prescrizione medica, mentre potrai vendere farmaci da banco in Italia (se hai tutte le autorizzazioni) ma non esportarli in altre nazioni. In Inghilterra, invece, è consentito vendere online anche farmaci prescritti dal medico, ma se la sede della tua farmacia è in Italia non potrai certo seguire le regole inglesi ma devi attenerti a quelle del Paese in cui ha sede il tuo e-commerce. Questo principio è chiamato Principio del Paese d’Origine (o Mercato Interno). Ora facciamo un passo in avanti: cosa succede in caso di contenzioso? In questo caso esistono delle regole differenti tra gli e-commerce B2C e B2B.Ecco cosa succede in un contenzioso tra e-commerce B2B (cioè vendi ad altre aziende o professionisti, non consumatori finali). Immaginiamo che nasca un contenzioso tra un’impresa francese che acquista un prodotto da un e-commerce di un venditore italiano. In questo caso si applica la legge italiana, cioè del paese dove ha sede l’e-commerce.
Se invece c’è un contenzioso tra un cliente finale e il venditore tedesco, si applicano le norme del paese di domicilio del cliente finale. In poche parole si cede il passo al quarto e importantissimo principio dell’e-commerce: la tutela del consumatore.

Secondo l’ultimo principio, il consumatore deve essere tutelato e deve avere tutte le possibilità per difendersi: in base a ciò sicuramente conosce le regole di vendita del suo paese e non di quelle del venditore estero, perciò dovrà seguire quelle che conosce meglio.
Questo principio è stabilito dall’art. 66-ter del D.Lgs. 206/2005 che chiarisce che i consumatori italiani hanno il diritto di seguire e tutelarsi attraverso il Codice del Consumo. Devi tenere a mente questo aspetto se desideri aprire una farmacia online con sede in Italia.
Gli obblighi del venditore secondo la legge
Gli obblighi di chi vende tramite e-commerce riguardano soprattutto le informazioni fornite agli utenti e ai clienti.

In ogni tipo di comunicazione aziendale (che sia un sms o un’e-mail) è necessario specificare sempre chi è il mittente e quale tipo di comunicazione commerciale si sta inviando ai potenziali clienti. Inoltre, per inviare una newsletter l’utente deve aver dato la sua autorizzazione tramite un’iscrizione apposita. In ogni newsletter è obbligatorio dare la possibilità a chi le riceve di annullare la registrazione.

Se hai deciso di aprire un e-commerce nel settore salute, esistono delle informazioni che devi obbligatoriamente fornire agli utenti già nella tua vetrina online, l’Home Page. Generalmente queste informazioni sono situate nel footer:

Nome e ragione sociale della società;
Sede aziendale;
REA o numero della registrazione al Registro delle Imprese;
Uno o più contatti, in particolare l’e-mail.
Inoltre, in ogni sito web è necessaria una pagina con il codice della Privacy ai sensi del D.Lgs N.196/2003 e l’informativa sui Cookie.

Le schede prodotto devono contenere i prezzi comprensivi di imposte e tutte le spese aggiuntive oltre a tutte le informazioni necessarie per descrivere il prodotto. Non dimenticare di mettere in chiaro, quali metodi di pagamento sono autorizzati, i tempi di consegna, spese di spedizione e tutte le comunicazioni che tutelano il consumatore.

Finiamo questa carrellata di leggi sull’e-commerce con un documento fondamentale per chi vende online: le “Istruzioni relative all’esercizio del diritto di recesso”, che dal 21 Febbraio 2014 con il d.lgs n.21, è aumentato da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari. I 14 giorni decorrono dal giorno della consegna della merce. In alcuni casi, infatti, è possibile recedere il contratto di vendita e restituire il prodotto senza dover dare una motivazione.

Tutte le modalità per ottenere questo diritto devono essere chiarite in una apposita pagina dell’e-commerce. Quando il cliente ha ottemperato a tutti gli obblighi (ha inviato una comunicazione e ha rinviato il prodotto al venditore) può avere indietro i soldi che ha speso per acquistare il prodotto. Bisogna chiarire che la possibilità di recedere è esclusa per i prodotti creati su misura, beni deperibili, beni che non sono più sigillati per motivi igienici: tutti articoli molto diffusi in negozi del settore salute e benessere.