Fonte: ADF- Associazione Distributori Farmaceutici
In tema di smaltimento delle mascherine e DPI, il Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza di Confcommercio ci informa che al momento le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19 non esplicitano le modalità di gestione dei DPI (intesi come mascherine e guanti) utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia.
La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto” anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati. Ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da Coronavirus.
L’Istituto Superiore di Sanità, nella pubblicazione “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornata al 14 marzo 2020, precisa che:
«Per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)».
Nei casi di rifiuti provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale. Si suggerisce, in particolare, che sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda inoltre di:
• chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
• non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
• evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
• smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).
Nel caso di strutture non domestiche si possono ipotizzare i seguenti scenari:
1) Ove l’azienda che utilizza detti DPI (mascherine e guanti) sia collocata in ambito municipale e abbia una quota parte dei rifiuti prodotti “assimilabili” agli urbani, detti DPI potranno essere considerati tali, in quanto di fatto sono equivalenti ad un rifiuto di carta (mascherine) e/o di plastica/lattice (guanti). Essi andranno imballati in doppio o triplo sacchetto flessibile a perdere e chiuso con fascetta e conferiti unitamente agli altri rifiuti indifferenziati al sistema pubblico di raccolta. Il codice EER in questo caso potrebbe essere il 200301;
2) Ove l’azienda che utilizza detti DPI non abbia alcuna possibilità di considerarli “assimilabili”, si dovrà garantire che essi, comunque, non vengano avviati a raccolta differenziata. Si potrà assegnare ad essi un codice EER del capitolo 1502, e precisamente il codice EER 150203, avviandoli, in via cautelativa, ad incenerimento. Il codice EER 150201 è una “voce speculare”, ma in questo caso non si dovrà procedere ad alcuna “caratterizzazione” del rifiuto, in quanto tale rifiuto non deve essere sottoposto a manipolazione. Si ritiene che in questo caso il produttore possa fornire una “scheda” identificativa del rifiuto in cui specificare la merceologia dello stesso (carta e/o plastica/lattice) e che non si può procedere ad analisi.
3) La terza opzione – che è quella più conservativa e che certamente garantisce una maggiore tutela in caso di eventuali controlli – si appella alla possibilità data dal Dpr 254/2004 sui rifiuti sanitari, di poter considerare che non solo nelle strutture sanitarie si possa avere la presenza di rifiuti a rischio infettivo (rifiuti contenenti agenti patogeni in grado di trasmettere infezioni all’uomo, o cariche microbiche tali da costituire una “dose infettante”), ma anche nelle strutture non definibili propriamente “sanitarie”, cioè nelle strutture che non erogano prestazioni sanitarie. Infatti il Dpr 254/2003 all’articolo 1, comma 5, lettera g), stabilisce che il medesimo regolamento si applica ai “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, …”.
Inoltre, lo stesso Dpr 254/2003, all’articolo 2, comma 1, lettera i), stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si intende per i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari…”.
Pertanto, sulla base di quanto riportato nel Dpr 254/2003 cit., è possibile assegnare ai rifiuti in questione, con massima cautela, il codice EER 180103*, relativo a un rifiuto a rischio infettivo prodotto al di fuori di una struttura sanitaria. In questo caso, ovviamente, occorre seguire per intero e con rigore la “filiera” del rifiuto sanitario (doppio contenitore, chiusura, deposito temporaneo, trasportatore autorizzato, ADR, inceneritore).