Cambiano le modalità di prescrizione delle pillole anticoncezionali in base al formato delle confezioni: per quelle che coprono fino a due mesi di trattamento basta la semplice ricetta ripetibile mentre per confezioni oltre i due mesi la ricetta diventa non ripetibile. È quanto stabilisce una determina dell’Aifa, datata 23 dicembre e pubblicata il 13 gennaio in Gazzetta ufficiale (con effetto da oggi). La modifica del regime di fornitura interessa le specialità medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA G03AB, G03AC, vale a dire gli estroprogestinici. Stando a quanto si legge nell’art. 1 della determina, si applica il seguente regime di fornitura: «per le confezioni relative ad unità posologiche inferiori o uguali al trattamento di 2 mesi di terapia: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR), per le confezioni relative ad unità posologiche superiori al trattamento di 2 mesi di terapia: medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta (Rnr). Restano invariate le altre condizioni negoziali».

«Le confezioni soggette a ricetta ripetibile, come quelle che ora possono contenere solo la terapia per due mesi, ma in realtà sono in commercio solo quelle per il trattamento di 1 mese, possono essere acquistate con la stessa ricetta sulla quale ogni volta viene messo il timbro della farmacia, fino a 10 volte in sei mesi dalla data di prescrizione» commenta Maurizio Cini, presidente Asfi, «Se si rende meno agevole l’acquisto di quelle per tre o sei mesi di cura, che costano proporzionalmente meno, è ovvio che le pazienti preferiranno farsi ripetere la ricetta per la confezione da un mese. Dal punto di vista sanitario però potrebbe esistere una motivazione e cioè che dopo due mesi (ovvero uno) la continuazione della terapia anticoncezionale dovrebbe essere valutata dal medico». Non rientrano in questo provvedimento le pillole utilizzate per terapie ginecologiche, per esempio per l’acne, e quelle di contraccezione d’emergenza, levonorgestrel e ulipristal acetato, la cui modalità di dispensazione resta invariata.

Come ricordato recentemente da Federfarma, levonorgestrel, la “pillola del giorno dopo”, va dispensata esclusivamente con ricetta medica non ripetibile (la prescrizione medica viene sempre ritirata dal farmacista all’atto della presentazione). Mentre l’Ulipristal acetato, la “pillola dei 5 giorni dopo”, non richiede ricetta medica esclusivamente se dispensata a soggetti maggiorenni. «La farmacia è obbligata a dispensare i due farmaci secondo le modalità previste» precisa Cini «e se non è disponibile è obbligata a procurarla. Su questo la normativa è chiara anche se restano poco chiare le modalità di delega. Il Ministero ha specificato che se l’acquisto avviene per conto della paziente serve la delega della stessa, anche in caso di una minorenne che in quanto tale non ha alcun potere di firma».
Fonte: Farmacista33– 15 gennaio 2015