La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione: recupero del debito formativo, crediti compensativi e bonus
La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato la delibera del 3 luglio che introduce le indicazioni per il recupero del debito formativo (triennio 2020-2022) e formalizza la questione dei “crediti compensativi” e della premialità (cosiddetti bonus). La delibera n. 1/2025 di cui Farmacista33 ha parlato nei giorni scorsi è accompagnata da 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con cui la Commissione Ecm chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione.
Le nuove regole Ecm su crediti compensativi, bonus per chi è in regola e scadenza recuperi Mettersi in regola con l’obbligo formativo: più tempo e più flessibilità Il primo aspetto trattato è il recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022. La Commissione ha confermato che sarà possibile acquisire i crediti ECM mancanti fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, è prevista una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026, così da facilitare l’adeguamento alle scadenze anche per chi ha accumulato ritardi.
Si tratta di una misura che amplia ulteriormente la finestra temporale già prorogata dal Decreto Milleproroghe, offrendo un’occasione concreta per regolarizzare la propria posizione formativa e ottenere la certificazione per il triennio 2020-2022.
Crediti compensativi: ottimizzare surplus formativo L’introduzione dei crediti compensativi è una delle novità rilevanti del pacchetto di nuove regole ECM 2025, pensata per sanare in modo strutturato la posizione di migliaia di operatori che rischierebbero di non essere certificabili per i trienni passati.
I crediti compensativi sono definiti come crediti formativi ECM acquisiti in eccesso rispetto all’obbligo individuale previsto per un dato triennio. Questi crediti, se non utilizzati ai fini della certificazione ordinaria, possono essere “riutilizzati” per compensare eventuali debiti formativi relativi ai trienni nei quali il professionista non ha raggiunto il monte crediti necessario. In questo modo si valorizza il surplus formativo di chi ha investito nella formazione in determinati periodi per colmare le carenze di altri trienni.
Il meccanismo è rivolto in particolare ai professionisti che non risultano certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. In questi casi, con crediti compensativi, si può ottenere comunque la certificazione, a condizione che venga maturato un numero di crediti eccedenti pari al debito accumulato nei trienni precedenti. I professionisti avranno tempo fino al 31 dicembre 2028, una finestra temporale pensata per garantire a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con gradualità.
La Commissione spiega le modalità di utilizzo di questi crediti: la compensazione del debito formativo è automatica senza necessità di richiesta da parte del professionista. Saranno infatti gli Ordini professionali, attraverso il supporto della piattaforma Co.Ge.A.P.S., a rilevare la presenza di crediti in eccedenza nei trienni certificabili e ad attivarne l’utilizzo per sanare i trienni precedenti.
Bonus: premiare chi è in regola con l’obbligo formativo La Commissione ha inteso valorizzare l’impegno dei professionisti che hanno rispettato con continuità l’obbligo formativo con un sistema di premialità automatica, attraverso l’attribuzione di crediti ECM aggiuntivi.
Hanno diritto al bonus tutti i professionisti sanitari che, alla data di pubblicazione del provvedimento, risultano in regola e certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. A questi soggetti vengono assegnati 20 crediti ECM per il triennio in corso (2023-2025) e ulteriori 20 crediti per il triennio successivo (2026-2028).
La misura si applica automaticamente a chi ha completato correttamente e nei tempi previsti l’obbligo formativo dei tre trienni precedenti, premiando così la costanza e la serietà nel percorso di aggiornamento professionale.
Sono previste inoltre forme di premialità modulata per coloro il cui obbligo formativo sia iniziato più recentemente. I professionisti che hanno cominciato l’obbligo ECM a partire dal triennio 2017-2019 riceveranno 15 crediti per ciascuno dei due trienni successivi (2023-2025 e 2026-2028), mentre per chi ha iniziato nel triennio 2020-2022 il bonus sarà di 10 crediti per ciascun triennio. Anche in questi casi, l’attribuzione è automatica, e rappresenta un incentivo importante per proseguire con regolarità nel proprio percorso formativo.
Anche in questo caso, spiegano le slide della Commissione, l’attribuzione dei crediti avverrà in modo automatico e sarà visibile direttamente sulla pagina personale del professionista all’interno del portale Co.Ge.A.P.S..
Per la Cassazione Penale il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali e risponde penalmente per l’infortunio del dipendente se tollera prassi insicure. Ecco le motivazioni Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale Il titolare di farmacia è penalmente responsabile per gli infortuni sul lavoro del dipendente causati dall’uso di strumenti non conformi alla normativa sulla sicurezza, anche se causati da comportamento imprudente del lavoratore, purché tale comportamento non sia “abnorme”. Lo suggerisce la sentenza della Cassazione Penale sul caso di un infortunio provocato dall’uso di una scala non conforme, prassi consolidata tra i dipendenti. La vicenda aveva già avuto una sentenza di condanna in primo grado e la Cassazione ha confermata la condanna. Ecco le motivazioni spiegate dall’avvocato Rodolfo Pacifico esperto in diritto sanitario.
Prassi consolidata ma non conforme All’esito del doppio grado di giudizio il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali. Valutate le circostanze aggravanti contestate e concesse le attuanti generiche e la diminuzione prevista dal rito abbreviato, è stata confermata in appello la condanna alla pena di mille euro di multa e al pagamento delle spese processuali con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto invece in primo grado, il tutto oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il procedimento penale veniva intrapreso a seguito di un sinistro occorso ad un dipendente presso la farmacia luogo di lavoro allorquando lo stesso era impegnato nel turno domenicale. Il dipendente, recandosi al magazzino collocato al piano superiore per recuperare un prodotto richiesto da un cliente, utilizzava una scala a pioli in legno che si trovava sul retro della farmacia e che consentiva di accedere ad una botola collegata ai locali soprastanti. Dopo aver preso la merce, nell’atto di scendere dalla scala, era accidentalmente scivolato battendo ripetutamente il ginocchio destro contro i gradini fino agli ultimi pioli della scala infine ribaltandosi all’indietro e cadendo di schiena sul pavimento. Dall’evento erano derivate importanti lesioni fisiche.
Il dipendente dichiarava che, come anche le colleghe da anni, erano soliti utilizzare quotidianamente la scala a pioli in legno per trasportare pacchi o materiali dal magazzino ai locali della farmacia al fine di velocizzare la procedura ed evitare attese ai clienti, in quanto l’accesso alternativo avveniva tramite le scale condominiali, evidenziandosi inoltre che datore di lavoro era a conoscenza del continuo andirivieni dal magazzino mediante la via più breve.
Condotta imprudente, ma non abnorme Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del titolare, consistita nella messa a disposizione di una scala non conforme ai parametri di legge, e l’evento del reato, non potendosi ritenere tale nesso escluso dal comportamento scorretto del dipendente, il quale ha posto in essere una condotta certamente imprudente, ma non anche abnorme.
La Suprema Corte ha confermato le precedenti statuizioni. I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia stato accertato che la via di accesso al magazzino comportava il transito dalle scale condominiali e che dinanzi alla porta di accesso vi erano anche degli scatoloni che in parte ne ostruivano il passaggio, ma che la modalità di accesso usuale, era quella di utilizzare una scala a pioli collocata nella farmacia e che consentiva di accedere velocemente tramite una botola al magazzino sovrastante.
È emerso che il titolare della farmacia era ben consapevole della prassi da lui non osteggiata per cui i suoi dipendenti per accedere al magazzino sovrastante, quando era necessario prelevare del materiale, anziché valersi del percorso che prevedeva il necessario passaggio dalle scale condominiali utilizzavano, invece, la via breve.
Sul piano del nesso di causalità rileva certamente la circostanza per cui la scala in legno posta all’interno della farmacia presentava caratteristiche non conformi alla disciplina antinfortunistica in materia. Il profilo della condotta incauta del lavoratore che anche può incidere sulla configurazione del nesso tra causa ed evento, nel caso concreto non è stato ritenuto tale da interromperlo né la condotta del dipendente è stata ritenuta qualificabile come abnorme nei termini sviluppati attraverso l’elaborazione giurisprudenziale sul tema.
Per approfondire Cassazione Penale sentenza 25.06.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link:
Censis: la farmacia dei servizi conquista anche i più giovani, resta il gap informativo Un cambio di ruolo, quello della farmacia dei servizi, che i cittadini hanno recepito e ora considerano “irrinunciabile”. È l’indicazione più rilevante che emerge dal rapporto “La nuova farmacia pilastro del Ssn. Prospettive ed opportunità”, redatto dal Censis in collaborazione con Federfarma, basato su interviste a oltre 1.000 adulti italiani sopra i 18 anni.
Più di nove italiani su dieci guardano infatti con favore all’espansione dei servizi offerti in farmacia. Il 92,2% attribuisce alle farmacie un ruolo cruciale nell’assistenza ai soggetti più vulnerabili, considerandole punti di riferimento fondamentali sul territorio: il 90% ritiene infatti di avere sempre una farmacia vicina e aperta, e un altro 90% ricorda l’importanza del loro operato durante la pandemia. Resta tuttavia il problema della scarsa informazione sui servizi disponibili: come rilevato anche nell’ultimo Rapporto annuale sulla Farmacia (Cittadinanzattiva-Federfarma, dati 2024), una quota significativa di utenti non è a conoscenza dell’esistenza di alcune prestazioni offerte in farmacia.
Fidelizzazione anche per la prevenzione e il benessere Secondo la ricerca Censis, la metà degli italiani (50,1%) si reca in farmacia una volta al mese e il 41,8% degli over 64 una volta alla settimana, così come il 50,6% di chi ha uno stato di salute insoddisfacente: questo dato sulla frequenza di ingresso conferma il fondamentale ruolo di presidio di riferimento nel campo della salute attribuito alla farmacia. I dati mettono in luce anche la tendenza alla fidelizzazione nei confronti di un’unica farmacia, con il 60,0% che afferma di avere una farmacia di fiducia a cui si rivolge sempre, indipendentemente da una specificità di offerta nei servizi o nei prezzi.
«I risultati della ricerca Censis restituiscono l’immagine di una farmacia in continua evoluzione, capace di intercettare e soddisfare i bisogni di salute e benessere dei cittadini. Bisogni che sono diversificati a seconda delle fasce di età e delle condizioni personali di ciascuno: non solo gli anziani e i cronici, ma anche i giovani e i sani, che si rivolgono alla farmacia per ricevere consigli e servizi di prevenzione e benessere» ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, in occasione della presentazione del Rapporto. «Le valutazioni positive espresse dai cittadini, ma anche le loro elevate aspettative, confermano che è ora necessario lavorare in sinergia con le istituzioni e gli altri professionisti della salute per rendere strutturale il modello della farmacia dei servizi all’interno del Ssn» ha concluso Cossolo.
Tra i cittadini prevale la concezione della farmacia come presidio di assistenza sanitaria sul territorio, convenzionato con il Ssn e che fa parte del servizio pubblico (53,6%). L’ampio riconoscimento della rilevanza del contributo fornito dalle farmacie durante la pandemia per l’attività di screening con l’effettuazione dei tamponi (55,8%) è confermata anche dai più giovani (61,3%) che, grazie a questi servizi, stanno acquisendo una maggiore familiarità con la farmacia, apprezzandone il ruolo di presidio pubblico. La farmacia è frequentata anche tra i più giovani e tra chi si dichiara in buona salute, segno che essa viene vista come un riferimento da tutti, non solo per le patologie e i piccoli disturbi, ma anche per la promozione della salute e del benessere.
Il servizio offerto dalle farmacie è considerato utile e irrinunciabile dal 92,6% degli intervistati e il 92,2% riconosce il sostegno importante che offrono agli anziani e ai malati cronici. Un elemento particolarmente sottolineato è quello della prossimità, che ne fa un punto di riferimento per la salute sempre disponibile e facilmente accessibile: c’è sempre una farmacia vicina e aperta (90%). Per queste ragioni, la quasi totalità degli intervistati (95,2%) valuta positivamente il ruolo attuale della farmacia.
Gli intervistati vorrebbero che nella propria farmacia di riferimento fosse resa disponibile una ampia gamma di servizi: dal recapito a domicilio dei farmaci per persone fragili (82,7%), alla distribuzione dei farmaci e dei presidi per conto della Asl (76,4%), dalla disponibilità di test per la misurazione di colesterolo, glicemia, ecc. (73,3%) a uno sportello per la prenotazione di visite ed esami (72,3%).
Permane, come abbiamo sottolineato in apertura, il nodo dell’informazione: i cittadini non appaiono particolarmente informati sulla Sperimentazione della farmacia dei servizi, in atto in molte regioni (solo il 31,1% ne è a conoscenza), ma quasi due terzi (68,9%) degli intervistati segnalano, come già presente nella farmacia abituale, almeno un servizio previsto nella Sperimentazione.
AMBU dispone il ritiro di diversi lotti di palloni rianimatori Spur II aventi la porta di connessione del manometro bloccata:
B) NATURANDO Srl. RITIRO LOTTO PRODOTTO INFLU SKUDO 40 GUMMIES
Naturando Srl dispone il ritiro volontario del lotto n. L0909O scad. 9/2026 di 946443431 INFLU SKUDO 40 GUMMIES avente contenuto di Vitamina D3 inferiore rispetto a quanto dichiarato in etichetta. Non ci sono lotti in corso di validità.
Farmadati Italia srl. Tutti i diritti riservati
Aggiornamento 10-07-25
FARMACO
1) LOTTI AGGIORNATI
I primi lotti aggiornati delle seguenti confezioni sono:
2) CARATTERISTICHE DI SICUREZZA CHE FIGURANO SULL’IMBALLAGGIO DEI MEDICINALI. MINISTERO DELLA SALUTE: DISCIPLINA DEL DISPOSITIVO ANTICONTRAFFAZIONE SULLE CONFEZIONI DEI MEDICINALI PER USO UMANO
Nell’ambito del sistema di prevenzione delle manomissioni dei medicinali per uso umano di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/161, la G.U. n. 157 del 09/07/2025 pubblica il Decreto del Ministero della Salute 20 maggio 2025 “Disciplina del dispositivo, delle caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute”, in vigore dal 9 luglio 2025.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, il dispositivo e’ apposto sull’imballaggio dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell’identificativo univoco. Il dispositivo e’ parte del sistema di prevenzione delle manomissioni. I dati relativi al dispositivo, con le caratteristiche tecniche di cui all’allegato A, non sono oggetto di trasmissione alla banca dati centrale prevista dall’art. 5 -bis del decreto legislativo n. 540 del 1992.
Nel periodo di stabilizzazione di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 10 del 6 febbraio 2025, fermo restando quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo, la tracciabilità e la rimborsabilità dei medicinali per uso umano sottoposti alla disciplina dell’identificativo univoco, possono essere assicurate anche attraverso la lettura delle informazioni contenute nel dispositivo, come specificato all’art. 6 del D.M. in esame.
PARAFARMACO E DISPOSITIVI MEDICI
A) CAPIETAL ITALIA Srl. CESSATA PRODUZIONE CAPIVEN BUSTINE
Capietal comunica che è cessata la produzione di 905951897 CAPIVEN BUSTINE 20BUST. Ultimo lotto prodotto: n. 098E24 scad. 5/2027.
B) SOLIME’ Srl. SOSPENSIONE VENDITA GASTROGEL
Solime’ dispone la sospensione momentanea della vendita di tutti i lotti di 981539796 GASTROGEL 20STICKPACK, a causa della possibile presenza dell’ allergene uovo non dichiarata in etichetta.
C) POOL PHARMA Srl. VARIAZIONE ALIQUOTA IVA KILOCAL MAGRA
Pool Pharma comunica la variazione dell’IVA, dal 22% al 10%, di 935621730 KILOCAL MAGRA 60CPS a partire dal lotto n. AZ398 scad. 31/3/2028. Gli ultimi lotti con IVA al 22% sono il n. WX583 scad. 30/4/2026 e il n. MY890 scad. 31/3/2027.
Beckman Coulter comunica il ritiro dei seguenti lotti di test Estrone RIA – 914253048 per possibile errata stima della concentrazione di estrone: 241014D, 241111C, 241209C, 241209D, 250106C, 250106D, 250203C.
F) VYGON: RITIRO LOTTI CVC LIFECATH
Vygon comunica il ritiro dei seguenti lotti del catetere venoso centrale Lifecath CT PICC easy per un difetto di produzione che potrebbe causare il distacco del tubo del catetere:
Forza Vitale Italia Srl comunica il seguente lotto invendibile relativo a:
931984381 COLESOLV GLAUBER 30CPR N. 86-0624 scad. 30/6/28. Sono coinvolte solo le confezioni che recano l’indicazione sulla salute riferita alla monacolina nella parte posteriore della scatola.
Le confezioni sono da rendere al proprio fornitore.
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