West Nile virus, farmacisti chiamati a riconoscere sintomi sospetti compatibili con infezione

West Nile virus, farmacisti chiamati a riconoscere sintomi sospetti compatibili con infezione

fonte: www.farmacista33.it

I farmacisti sono chiamati dal Ministero a un ruolo attivo nell’ambito delle misure in risposta alla circolazione dei virus della West Nile disease e dell’Usutu: riconoscere utenti con sintomi compatibili con infezioni

West Nile virus, farmacisti chiamati a riconoscere sintomi sospetti compatibili con infezione
Il Ministero della Salute assegna un compito ben preciso ai farmacisti nell’ambito delle misure in risposta alla circolazione dei virus della West Nile disease e dell’Usutu, che consiste nel riconoscere utenti della farmacia con sintomi compatibili con infezioni da Arbovirus e invitarli a fare accertamenti presso il proprio medico. Lo ribadisce Federfarma alle farmacie.

I sintomi delle infezioni da Arbovirus
I dati aggiornati al 23 luglio, dell’Istituto superiore di sanità indicano che dei 32 i casi confermati di infezione da West Nile virus 21 sono stati segnalati dalla Regione Lazio, tutti nella provincia di Latina epicentro di un primo focolaio.
Come riportato dalla circolare ministeriale, l’infezione da virus West Nile si può manifestare in modo estremamente variabile:

Infezione asintomatica (sino all’80% dei casi);
Infezione paucisintomatica (sino al 20% dei casi) caratterizzata da sindrome febbrile aspecifica con febbre o storia di febbre recente trattata con antipiretici non altrimenti spiegabile talora associata a cefalea, astenia, mialgia, nausea, vomito, diarrea e rash cutaneo morbilliforme;
Infezione neuroinvasiva (<1% dei casi, 10% letalità) caratterizzata da un andamento bifasico, inizialmente simile alla forma paucisintomatica e poi seguita nei giorni successivi da una sindrome neurologica acuta e progressiva caratterizzata da sintomi quali:
encefalite;
meningite a liquor limpido;
poliradicolo-neurite (simil Guillain-Barré);
paralisi flaccida acuta
La comparsa di casi aggregati con sintomatologia febbrile di non chiara origine deve inoltre far porre il sospetto clinico di arbovirosi autoctona come WNV, ma senza trascurare anche altre arbovirosi come dengue e chikungunya.

Le misure di prevenzione: farmacie coinvolte per sintomi e informazioni
“Numerose e articolate sono le misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus WNV tra le quali occorre sottolineare - scrive l’associazione - quelle che riguardano le farmacie territoriali in quanto la circolare assegna un compito ben preciso ai farmacisti che risultano coinvolti direttamente, con l’intento di individuare precocemente possibili casi di infezione”.

“I farmacisti, infatti, in presenza di utenti con sintomi compatibili con infezioni da Arbovirus (quindi virus West Nile, Dengue e Chikungunya), inviteranno i cittadini a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, figure competenti per un’adeguata valutazione clinica e diagnosi differenziale”.

Un’altra misura altrettanto importante è l’attività di informazione e sensibilizzazione sottolineando l’importanza dell’adozione delle principali misure di prevenzione, quali:

l’uso corretto di repellenti topici;
l’utilizzo di abbigliamento protettivo;
l’installazione di barriere fisiche (ad es. zanzariere);
l’impiego di soluzioni ambientali volte a ridurre l’esposizione alle punture di zanzara (ad es. dispositivi per il controllo di temperatura e umidità, come i condizionatori);
eliminazione degli oggetti che possono costituire piccole raccolte temporanee di acqua (es. barattoli vuoti, sottovasi, ecc.);
prevenzione dei ristagni, che creano le condizioni per lo sviluppo larvale delle zanzare.

Novità Ecm: chiarimenti della Commissione su crediti compensativi e bonus premio e recuperi

Novità Ecm: chiarimenti della Commissione su crediti compensativi e bonus premio e recuperi

fonte: www.farmacista33.it

La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione: recupero del debito formativo, crediti compensativi e bonus

La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato la delibera del 3 luglio che introduce le indicazioni per il recupero del debito formativo (triennio 2020-2022) e formalizza la questione dei "crediti compensativi" e della premialità (cosiddetti bonus). La delibera n. 1/2025 di cui Farmacista33 ha parlato nei giorni scorsi è accompagnata da 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con cui la Commissione Ecm chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione.

Le nuove regole Ecm su crediti compensativi, bonus per chi è in regola e scadenza recuperi
Mettersi in regola con l’obbligo formativo: più tempo e più flessibilità
Il primo aspetto trattato è il recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022. La Commissione ha confermato che sarà possibile acquisire i crediti ECM mancanti fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, è prevista una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026, così da facilitare l’adeguamento alle scadenze anche per chi ha accumulato ritardi.

Si tratta di una misura che amplia ulteriormente la finestra temporale già prorogata dal Decreto Milleproroghe, offrendo un’occasione concreta per regolarizzare la propria posizione formativa e ottenere la certificazione per il triennio 2020-2022.

Crediti compensativi: ottimizzare surplus formativo
L’introduzione dei crediti compensativi è una delle novità rilevanti del pacchetto di nuove regole ECM 2025, pensata per sanare in modo strutturato la posizione di migliaia di operatori che rischierebbero di non essere certificabili per i trienni passati.

I crediti compensativi sono definiti come crediti formativi ECM acquisiti in eccesso rispetto all’obbligo individuale previsto per un dato triennio. Questi crediti, se non utilizzati ai fini della certificazione ordinaria, possono essere “riutilizzati” per compensare eventuali debiti formativi relativi ai trienni nei quali il professionista non ha raggiunto il monte crediti necessario. In questo modo si valorizza il surplus formativo di chi ha investito nella formazione in determinati periodi per colmare le carenze di altri trienni.

Il meccanismo è rivolto in particolare ai professionisti che non risultano certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. In questi casi, con crediti compensativi, si può ottenere comunque la certificazione, a condizione che venga maturato un numero di crediti eccedenti pari al debito accumulato nei trienni precedenti. I professionisti avranno tempo fino al 31 dicembre 2028, una finestra temporale pensata per garantire a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con gradualità.

La Commissione spiega le modalità di utilizzo di questi crediti: la compensazione del debito formativo è automatica senza necessità di richiesta da parte del professionista. Saranno infatti gli Ordini professionali, attraverso il supporto della piattaforma Co.Ge.A.P.S., a rilevare la presenza di crediti in eccedenza nei trienni certificabili e ad attivarne l’utilizzo per sanare i trienni precedenti.

Bonus: premiare chi è in regola con l’obbligo formativo
La Commissione ha inteso valorizzare l’impegno dei professionisti che hanno rispettato con continuità l’obbligo formativo con un sistema di premialità automatica, attraverso l’attribuzione di crediti ECM aggiuntivi.

Hanno diritto al bonus tutti i professionisti sanitari che, alla data di pubblicazione del provvedimento, risultano in regola e certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. A questi soggetti vengono assegnati 20 crediti ECM per il triennio in corso (2023-2025) e ulteriori 20 crediti per il triennio successivo (2026-2028).

La misura si applica automaticamente a chi ha completato correttamente e nei tempi previsti l’obbligo formativo dei tre trienni precedenti, premiando così la costanza e la serietà nel percorso di aggiornamento professionale.

Sono previste inoltre forme di premialità modulata per coloro il cui obbligo formativo sia iniziato più recentemente.
I professionisti che hanno cominciato l’obbligo ECM a partire dal triennio 2017-2019 riceveranno 15 crediti per ciascuno dei due trienni successivi (2023-2025 e 2026-2028), mentre per chi ha iniziato nel triennio 2020-2022 il bonus sarà di 10 crediti per ciascun triennio. Anche in questi casi, l’attribuzione è automatica, e rappresenta un incentivo importante per proseguire con regolarità nel proprio percorso formativo.

Anche in questo caso, spiegano le slide della Commissione, l’attribuzione dei crediti avverrà in modo automatico e sarà visibile direttamente sulla pagina personale del professionista all’interno del portale Co.Ge.A.P.S..

Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale

Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale

fonte: www.farmacista33.it

Per la Cassazione Penale il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali e risponde penalmente per l’infortunio del dipendente se tollera prassi insicure. Ecco le motivazioni
Sicurezza in farmacia, responsabilità penale del titolare sugli infortuni. Il parere della Cassazione Penale
Il titolare di farmacia è penalmente responsabile per gli infortuni sul lavoro del dipendente causati dall’uso di strumenti non conformi alla normativa sulla sicurezza, anche se causati da comportamento imprudente del lavoratore, purché tale comportamento non sia “abnorme”. Lo suggerisce la sentenza della Cassazione Penale sul caso di un infortunio provocato dall’uso di una scala non conforme, prassi consolidata tra i dipendenti. La vicenda aveva già avuto una sentenza di condanna in primo grado e la Cassazione ha confermata la condanna. Ecco le motivazioni spiegate dall’avvocato Rodolfo Pacifico esperto in diritto sanitario.

Prassi consolidata ma non conforme
All’esito del doppio grado di giudizio il titolare di una farmacia è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni personali. Valutate le circostanze aggravanti contestate e concesse le attuanti generiche e la diminuzione prevista dal rito abbreviato, è stata confermata in appello la condanna alla pena di mille euro di multa e al pagamento delle spese processuali con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto invece in primo grado, il tutto oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Il procedimento penale veniva intrapreso a seguito di un sinistro occorso ad un dipendente presso la farmacia luogo di lavoro allorquando lo stesso era impegnato nel turno domenicale. Il dipendente, recandosi al magazzino collocato al piano superiore per recuperare un prodotto richiesto da un cliente, utilizzava una scala a pioli in legno che si trovava sul retro della farmacia e che consentiva di accedere ad una botola collegata ai locali soprastanti. Dopo aver preso la merce, nell'atto di scendere dalla scala, era accidentalmente scivolato battendo ripetutamente il ginocchio destro contro i gradini fino agli ultimi pioli della scala infine ribaltandosi all'indietro e cadendo di schiena sul pavimento. Dall’evento erano derivate importanti lesioni fisiche.

Il dipendente dichiarava che, come anche le colleghe da anni, erano soliti utilizzare quotidianamente la scala a pioli in legno per trasportare pacchi o materiali dal magazzino ai locali della farmacia al fine di velocizzare la procedura ed evitare attese ai clienti, in quanto l'accesso alternativo avveniva tramite le scale condominiali, evidenziandosi inoltre che datore di lavoro era a conoscenza del continuo andirivieni dal magazzino mediante la via più breve.

Condotta imprudente, ma non abnorme
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del titolare, consistita nella messa a disposizione di una scala non conforme ai parametri di legge, e l'evento del reato, non potendosi ritenere tale nesso escluso dal comportamento scorretto del dipendente, il quale ha posto in essere una condotta certamente imprudente, ma non anche abnorme.

La Suprema Corte ha confermato le precedenti statuizioni. I giudici di legittimità hanno sottolineato come sia stato accertato che la via di accesso al magazzino comportava il transito dalle scale condominiali e che dinanzi alla porta di accesso vi erano anche degli scatoloni che in parte ne ostruivano il passaggio, ma che la modalità di accesso usuale, era quella di utilizzare una scala a pioli collocata nella farmacia e che consentiva di accedere velocemente tramite una botola al magazzino sovrastante.

È emerso che il titolare della farmacia era ben consapevole della prassi da lui non osteggiata per cui i suoi dipendenti per accedere al magazzino sovrastante, quando era necessario prelevare del materiale, anziché valersi del percorso che prevedeva il necessario passaggio dalle scale condominiali utilizzavano, invece, la via breve.

Sul piano del nesso di causalità rileva certamente la circostanza per cui la scala in legno posta all’interno della farmacia presentava caratteristiche non conformi alla disciplina antinfortunistica in materia. Il profilo della condotta incauta del lavoratore che anche può incidere sulla configurazione del nesso tra causa ed evento, nel caso concreto non è stato ritenuto tale da interromperlo né la condotta del dipendente è stata ritenuta qualificabile come abnorme nei termini sviluppati attraverso l’elaborazione giurisprudenziale sul tema.

Per approfondire Cassazione Penale sentenza 25.06.2025, su www.dirittosanitario.net al seguente link:

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4254&areaid=13

Censis: la farmacia dei servizi conquista anche i più giovani, resta il gap informativo

Censis: la farmacia dei servizi conquista anche i più giovani, resta il gap informativo

fonte: www.pharmaretail.it

Censis: la farmacia dei servizi conquista anche i più giovani, resta il gap informativo
Un cambio di ruolo, quello della farmacia dei servizi, che i cittadini hanno recepito e ora considerano “irrinunciabile”. È l’indicazione più rilevante che emerge dal rapporto “La nuova farmacia pilastro del Ssn. Prospettive ed opportunità”, redatto dal Censis in collaborazione con Federfarma, basato su interviste a oltre 1.000 adulti italiani sopra i 18 anni.

Più di nove italiani su dieci guardano infatti con favore all’espansione dei servizi offerti in farmacia. Il 92,2% attribuisce alle farmacie un ruolo cruciale nell’assistenza ai soggetti più vulnerabili, considerandole punti di riferimento fondamentali sul territorio: il 90% ritiene infatti di avere sempre una farmacia vicina e aperta, e un altro 90% ricorda l’importanza del loro operato durante la pandemia. Resta tuttavia il problema della scarsa informazione sui servizi disponibili: come rilevato anche nell’ultimo Rapporto annuale sulla Farmacia (Cittadinanzattiva-Federfarma, dati 2024), una quota significativa di utenti non è a conoscenza dell’esistenza di alcune prestazioni offerte in farmacia.

Fidelizzazione anche per la prevenzione e il benessere
Secondo la ricerca Censis, la metà degli italiani (50,1%) si reca in farmacia una volta al mese e il 41,8% degli over 64 una volta alla settimana, così come il 50,6% di chi ha uno stato di salute insoddisfacente: questo dato sulla frequenza di ingresso conferma il fondamentale ruolo di presidio di riferimento nel campo della salute attribuito alla farmacia. I dati mettono in luce anche la tendenza alla fidelizzazione nei confronti di un’unica farmacia, con il 60,0% che afferma di avere una farmacia di fiducia a cui si rivolge sempre, indipendentemente da una specificità di offerta nei servizi o nei prezzi.

«I risultati della ricerca Censis restituiscono l’immagine di una farmacia in continua evoluzione, capace di intercettare e soddisfare i bisogni di salute e benessere dei cittadini. Bisogni che sono diversificati a seconda delle fasce di età e delle condizioni personali di ciascuno: non solo gli anziani e i cronici, ma anche i giovani e i sani, che si rivolgono alla farmacia per ricevere consigli e servizi di prevenzione e benessere» ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, in occasione della presentazione del Rapporto. «Le valutazioni positive espresse dai cittadini, ma anche le loro elevate aspettative, confermano che è ora necessario lavorare in sinergia con le istituzioni e gli altri professionisti della salute per rendere strutturale il modello della farmacia dei servizi all’interno del Ssn» ha concluso Cossolo.

Tra i cittadini prevale la concezione della farmacia come presidio di assistenza sanitaria sul territorio, convenzionato con il Ssn e che fa parte del servizio pubblico (53,6%). L’ampio riconoscimento della rilevanza del contributo fornito dalle farmacie durante la pandemia per l’attività di screening con l’effettuazione dei tamponi (55,8%) è confermata anche dai più giovani (61,3%) che, grazie a questi servizi, stanno acquisendo una maggiore familiarità con la farmacia, apprezzandone il ruolo di presidio pubblico. La farmacia è frequentata anche tra i più giovani e tra chi si dichiara in buona salute, segno che essa viene vista come un riferimento da tutti, non solo per le patologie e i piccoli disturbi, ma anche per la promozione della salute e del benessere.

Il servizio offerto dalle farmacie è considerato utile e irrinunciabile dal 92,6% degli intervistati e il 92,2% riconosce il sostegno importante che offrono agli anziani e ai malati cronici. Un elemento particolarmente sottolineato è quello della prossimità, che ne fa un punto di riferimento per la salute sempre disponibile e facilmente accessibile: c’è sempre una farmacia vicina e aperta (90%). Per queste ragioni, la quasi totalità degli intervistati (95,2%) valuta positivamente il ruolo attuale della farmacia.

Gli intervistati vorrebbero che nella propria farmacia di riferimento fosse resa disponibile una ampia gamma di servizi: dal recapito a domicilio dei farmaci per persone fragili (82,7%), alla distribuzione dei farmaci e dei presidi per conto della Asl (76,4%), dalla disponibilità di test per la misurazione di colesterolo, glicemia, ecc. (73,3%) a uno sportello per la prenotazione di visite ed esami (72,3%).

Permane, come abbiamo sottolineato in apertura, il nodo dell’informazione: i cittadini non appaiono particolarmente informati sulla Sperimentazione della farmacia dei servizi, in atto in molte regioni (solo il 31,1% ne è a conoscenza), ma quasi due terzi (68,9%) degli intervistati segnalano, come già presente nella farmacia abituale, almeno un servizio previsto nella Sperimentazione.

Vendite sottocosto in farmacia: cosa è consentito e cosa no

Vendite sottocosto in farmacia: cosa è consentito e cosa no

fonte: www.farmacista33.it

La vendita sottocosto in farmacia prevede dei limiti sul piano normativo che chiarisce in quali casi questa pratica sia consentita, distinguendo tra le diverse categorie merceologiche. Altro aspetto da considerare riguarda il premio o la nota di credito eventualmente riconosciuti dal produttore alla farmacia.

Nel panorama sempre più competitivo del retail farmaceutico, il tema delle vendite sottocosto solleva interrogativi, tanto sul piano normativo quanto su quello commerciale. È lecito per una farmacia vendere un prodotto a un prezzo inferiore a quello di acquisto? E se sì, per quali categorie merceologiche è possibile farlo? Un recente commento tecnico-giuridico, proposto da Stefano Civitareale, commercialista, dello Studio Bacigalupo-Lucidi, aiuta a fare chiarezza su una questione che tocca da vicino la gestione economica delle farmacie.

Farmaci etici, Sop e Otc: i divieti stabiliti dalla legge
Il primo nodo da sciogliere riguarda le categorie merceologiche: “Il divieto per le farmacie di vendere “sottocosto” riguarda soltanto i medicinali quali che siano: SOP, OTC, farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica” per i quali la farmacia non può praticare un prezzo inferiore a quello d'acquisto. Stesso divieto si estende anche ad altre iniziative promozionali equiparabili a “operazioni ed i concorsi a premio” come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni nella L. 248/2006.

Sconti sui farmaci a carico del paziente
Nel caso dei medicinali pagati direttamente dal cliente, resta la possibilità di applicare sconti, ma con due vincoli fondamentali: “la farmacia può ricorrere soltanto agli sconti che nondimeno, come sapete, deve praticare a tutti gli acquirenti (art. 5 citato; art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), astenendosi pertanto da ogni “discriminazione”, qualunque ne sia la natura o il modo di praticarla, tra un utente e l’altro e dando comunque al riguardo “adeguata informazione alla clientela” (art. 11, comma 8, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012)”.

Su questo aspetto, il commercialista ricorda che l’Antitrust, “nella sua Relazione annuale alle Camere, mostra di non gradire la persistenza nel nostro ordinamento di disposizioni non pro-concorrenziali o, come ritiene l’Authority, anticoncorrenziali”.

Prodotti in vendita in farmacia diversi dai farmaci
Diverso il discorso per gli altri prodotti, diversi dai medicinali e disponibili per la vendita nelle farmacie – integratori, cosmetici, dispositivi medici, articoli per l’infanzia. Per questa ampia categoria, “non sussistono divieti di vendite sottocosto”.

Quindi la farmacia può adottare “altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali, per l’appunto, concorsi od operazioni a premio”, ferma restando “la trasparenza dell’operazione nei confronti del pubblico (“adeguata informazione alla clientela”)” ma “senza il vincolo della par condicio tra gli “acquirenti” valido, infatti, per i soli farmaci”.
In questo caso, quindi, non si applica la parità di trattamento tra acquirenti, proprio perché il legislatore non ravvede in queste categorie lo stesso rischio di abuso e impatto sulla salute pubblica che esiste per i medicinali.

Una distinzione giustificata – ricorda il commercialista – proprio dalla necessità di evitare abusi nel consumo dei farmaci e di proteggere la salute pubblica, obiettivo garantito dall’articolo 32 della Costituzione.

Un’ultima questione toccata dal commercialista è il premio o la nota di credito che il produttore può riconoscere alla farmacia per compensare la riduzione del margine in un’operazione sottocosto. In tali operazioni, sottolinea lo studio “non c’è dubbio che questo costo/margine finisca per costituire un incasso netto della farmacia nella forma di storno di una parte del costo di acquisto”.

LA COMUNICAZIONE DEI SERVIZI COME ARTE RELAZIONALE NELLA FARMACIA CONTEMPORANEA

LA COMUNICAZIONE DEI SERVIZI COME ARTE RELAZIONALE NELLA FARMACIA CONTEMPORANEA

fonte: www.farmaciavincente.it

Nel panorama attuale, dove la farmacia sta evolvendo da mero dispensatore di farmaci a vero e proprio centro di salute territoriale, la comunicazione dei servizi assume una dimensione strategica di straordinaria rilevanza. Non si tratta semplicemente di informare, ma di costruire un dialogo autentico con la comunità che serviamo quotidianamente.

La vera essenza di una comunicazione efficace risiede nella capacità di trasformare la visibilità in fiducia. Quando progettiamo gli spazi farmaceutici, osserviamo come l’architettura stessa possa diventare comunicazione silenziosa ma potente. Allo stesso modo, la narrazione dei servizi richiede una progettazione altrettanto accurata e consapevole.

Una strategia comunicativa coerente rappresenta il fondamento di ogni interazione significativa con il paziente. Non è sufficiente pubblicare sporadicamente sui canali social: occorre orchestrare una sinfonia di messaggi che rispecchino l’identità valoriale della farmacia. Questo approccio genera riconoscibilità e consolida il posizionamento professionale nell’immaginario collettivo della comunità.

I servizi farmaceutici meritano di essere raccontati attraverso contenuti che illuminino e coinvolgano. Dalla misurazione dei parametri vitali alle consulenze specialistiche, ogni servizio offerto dovrebbe essere presentato non come mera prestazione tecnica, ma come opportunità di benessere. Il paziente che comprende appieno il valore di ciò che riceve diventa naturalmente un ambasciatore della nostra professionalità.

L’integrazione armoniosa tra dimensione digitale e fisica rappresenta poi la chiave di una presenza realmente radicata nel territorio. Ogni punto di contatto – dai post sui social alle vetrine, dalle comunicazioni dirette al dialogo personale – concorre a tessere quella rete relazionale che trasforma una farmacia in un riferimento imprescindibile per la salute della comunità.

Ricordiamoci sempre che comunicare con efficacia non costituisce un elemento accessorio, bensì il cuore pulsante del servizio stesso. La farmacia che sa raccontarsi con autenticità e competenza è una farmacia che genera naturalmente fiducia, elemento imprescindibile per affrontare le sfide sanitarie contemporanee con rinnovato slancio e profonda consapevolezza.

📌 Comunicare i servizi in farmacia: costruire fiducia, non solo visibilità

In un momento in cui la farmacia evolve da dispensario a vero e proprio presidio di salute territoriale, comunicare i servizi offerti diventa un atto professionale tanto quanto la gestione della terapia. Non si tratta di “vendere” un’immagine, ma di rafforzare la relazione di cura con il paziente, fondata su competenza e prossimità.

Ecco tre elementi chiave per una comunicazione allineata al nostro ruolo di professionisti della salute:

Pianificazione strategica e coerenza deontologica
Non basta pubblicare post occasionali. Serve un piano editoriale strutturato che rifletta i valori etici della farmacia, risponda ai bisogni clinici e socio-sanitari della popolazione (es. aderenza terapeutica, prevenzione) e mantenga un tono autorevole, senza scivolare nel commerciale.

Informazione evidence-based e empowerment del paziente
I servizi farmaceutici (monitoraggio pressione, autocontrollo glicemico, consulenze farmacoterapiche) vanno spiegati con rigore scientifico, trasformando la comunicazione in uno strumento di educazione terapeutica. Esempi pratici: schede informative validate, casi clinici anonimi, interazioni con MMG per un approccio integrato.

Multicanalità integrata con il territorio
Sfruttare ogni touchpoint come estensione del counseling:

– Digitale: post su farmacovigilanza, webinar su cronicità, reminder per screening.

– Fisico: segnaletica in farmacia con linguaggio chiaro (no slogan), materiali ISA/Q&A per l’autogestione.

– Comunità: collaborazioni con ASL, incontri su salute di genere o anziani fragili.

La comunicazione non è accessoria: è Farmacia Clinica applicata.

Ogni messaggio trasmesso incide sulla percezione del nostro ruolo nel SSN e sulla compliance del paziente.

Perché quando una farmacia comunica con competenza, non informa: garantisce.